Cassazione Penale, Sentenza n. 19573/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza n. 31469 del 24/05/2023 con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nel suo interesse contro la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa e confermato le statuizioni civili. Il ricorrente lamenta che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili come "motivi nuovi" le censure sulla nullita di alcune udienze del giudizio di primo grado: Rosati sostiene che la nullita non poteva essere eccepita dal sostituto d'ufficio presente alle udienze perché in cancelleria era stata depositata la rinuncia del difensore di fiducia (26/7/2016) che non era stata comunicata in udienza, il giudice non avrebbe tempestivamente nominato un nuovo difensore ai sensi dell'art. 94 c.p.p., e i verbali continuavano a indicare come difensore titolare l'avvocato che aveva rinunciato. Per tale motivo il sostituto non avrebbe potuto eccepire la nullita; inoltre si contesta che la Corte di cassazione, pur accennando alla possibile inutilizzabilità degli atti, non avrebbe affrontato tale profilo.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: le questioni sulla nullità delle udienze costituivano motivi nuovi non connessi con i motivi originari di appello (che vertevano su valutazione della prova e trattamento sanzionatorio) e pertanto la Corte di appello li aveva correttamente ritenuti inammissibili; non è stato configurato un errore di fatto imputabile alla Corte di cassazione, poiché le questioni proposte attengono a valutazioni giuridiche sul tipo, deducibilità e regime della nullità e non a una svista percettiva; la presunta impossibilità del sostituto a verificare il fascicolo non è provata; la questione dell'inutilizzabilità delle prove risultava assorbita dall'esito negativo della questione di nullità e, in ogni caso, non era stata specificamente devoluta. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Fondamento del ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ricorda che l'errore di fatto impugnabile è un errore percettivo e deve avere carattere decisivo, escludendo la rilevabilità di critiche di valutazione, interpretazioni giuridiche o travisamenti fatti valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione.
Richiamato per affermare che l'eventuale nullità assoluta non potrebbe prevalere sulla declaratoria di prescrizione, ossia che, anche ove si ipotizzasse una nullità assoluta, questa non annullerebbe automaticamente la pronuncia di estinzione per prescrizione nella fattispecie concreta.
art. 94, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla nomina del difensore d'ufficio in caso di rinuncia o difetto di difensore; la questione centrale era se il giudice avesse l'obbligo di nominare subito un nuovo difensore e se la mancata comunicazione della rinuncia al sostituto potesse impedire l'eccepibilità della nullità delle udienze.
Richiamato nella parte che disciplina l'enunciazione dei motivi nella sentenza di Cassazione; la Corte precisa che il limite di sintesi nella enunciazione non consente di presumere automaticamente che un argomento non analiticamente riportato non sia stato letto, ovvero che costituisca prova di una svista.
Massime di principio
- I motivi nuovi proposti in sede di impugnazione devono essere collegati ai capi e punti già investiti dall'impugnazione originaria; altrimenti sono inammissibili.
- Il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. tutela solo l'errore di fatto di natura percettiva e decisiva; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni di diritto che vanno adite con i normali rimedi di impugnazione.
- La nullità delle udienze deve essere tempestivamente eccepita; la mancata deduzione entro i termini e punti processuali previsti può determinare l'inammissibilità delle censure in sede di appello e cassazione.
- La mancata comunicazione formale della rinuncia del difensore di fiducia e l'asserita ignoranza del sostituto d'ufficio non valgono automaticamente a sanare l'inammissibilità delle censure, salvo prova concreta che il sostituto non abbia avuto accesso agli atti o che non fosse nelle condizioni di agire.
- Questioni di inutilizzabilità delle prove sono assorbite se viene esclusa la nullità che ne sarebbe la causa; inoltre devono essere specificamente devolute, indicando quali atti sarebbero inutilizzabili e l'incidenza sulla decisione di merito.
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