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Ordinanza

Ordinanza n. 9511/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento previa sospensiva: 1) del provvedimento n. 0011035 del 26.02.2026 - Decreto n. 648/2026 a mezzo del quale sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (ricercatore in tenure track), in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il settore scientifico disciplinare CHEM-07/A – Chimica farmaceutica (Rif. 2539) (Doc. 1); 2) della relazione finale della Procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (ricercatore in tenure track), in regime di impegno a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il settore scientifico disciplinare CHEM-07/A, indetta con Decreto rettorale n. 2440/2025 del 22/07/2025 (Riferimento 2539) (Doc. 2); 3) del bando di concorso prot. n. 0041365 del 22.07.2025 – Decreto n. 2440/2025 pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Doc. 3); 4) del verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 05.12.2025 – Seduta Preliminare (Doc. 4); 5) del verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 27.01.2026 Verbale n. 2 Valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica (Doc. 5); 6) del verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 18.02.2026 Verbale n. 3 – Discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche – accertamento della adeguata conoscenza della lingua straniera (Doc. 6); 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202604973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore universitario in tenure track, inclusi l’approvazione degli atti della commissione, la relazione finale, il bando e i verbali di valutazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, collocata terza con 71,8/100 punti, ha impugnato gli atti della procedura selettiva universitaria, notificando il ricorso soltanto alla candidata classificata prima, risultata vincitrice con 80,3/100 punti. Il candidato collocato secondo, con 74,7/100 punti, non è stato evocato in giudizio. La ricorrente ha rappresentato di avere richiesto all’Ateneo la documentazione relativa al secondo classificato e di averla ricevuta dopo il deposito del ricorso. La questione definita con l’ordinanza riguarda quindi la completezza del contraddittorio, alla luce della graduatoria di merito prevista dal bando e della sua possibile utilizzazione mediante scorrimento.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il bando prevedeva una graduatoria di merito basata sui punteggi, valida per dodici mesi e suscettibile di scorrimento, e che la ricorrente era preceduta sia dalla vincitrice sia dal candidato collocato al secondo posto. Richiamando l’orientamento secondo cui, nelle valutazioni comparative universitarie, devono essere chiamati in giudizio tutti i candidati che precedono il ricorrente, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 49 c.p.a. per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del secondo classificato. Ha ordinato all’Ateneo di depositare entro dieci giorni l’indirizzo di residenza del controinteressato, ove non già comunicato, e alla ricorrente di notificargli il ricorso introduttivo, corredato dall’ordinanza, entro i successivi dieci giorni, a pena di decadenza, con deposito della prova della notifica. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento. È stata fissata per il prosieguo l’udienza pubblica del 24 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso non è stato notificato a tutti i controinteressati necessari.

  • art. 24, comma 3, l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura selettiva per il reclutamento del ricercatore universitario, ma non è oggetto di specifica interpretazione nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il bando di una procedura selettiva universitaria prevede una graduatoria di merito fondata sui punteggi, la graduatoria individua posizioni differenziate e comparabili rilevanti ai fini della tutela processuale.
  • Nel giudizio di impugnazione degli atti di una valutazione comparativa universitaria, devono essere evocati quali controinteressati necessari i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare la loro posizione.
  • La necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati precedenti sussiste anche quando il bando prevede che la graduatoria sia utilizzabile mediante scorrimento, poiché tale previsione rende attuale l’interesse dei classificati alla conservazione della propria posizione.
  • In caso di omessa notificazione a un controinteressato necessario, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a., stabilendo termini per l’acquisizione dell’indirizzo e per la notificazione, con espressa previsione della decadenza in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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