Cassazione Penale, Ordinanza n. 01878/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo, attinente alla pena, era generico e non si confrontava con la motivazione di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, ma la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva esposto in modo puntuale i criteri di determinazione della pena. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il motivo privo di specificità.
Norme richiamate
indica il reato oggetto della sentenza impugnata, ossia l'evasione
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e deve confrontarsi puntualmente con i criteri di commisurazione della pena indicati nella sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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