Cassazione Penale, Sentenza n. 22513/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che conferma la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno contestando la sussistenza della pericolosità "qualificata" e invocando la violazione del principio di non contraddizione tra procedimento penale e misura di prevenzione. In particolare sostiene che la misura si fonda in parte su una condotta di estorsione per la quale è stato definitivamente assolto con sentenza del 22/01/2026 dal GUP di Latina, e che fatti relativi a partecipazione ad associazione mafiosa e a narco-traffico risultano ancora oggetto di processo penale in primo grado, sicché non possono essere fatti valere contro la presunzione di innocenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo proposto inammissibile perché, prima, inedito rispetto al giudizio d'appello (dinanzi al quale era stato dedotto solo il requisito della attualità) e, secondo, generico poiché non indica come l'assoluzione per estorsione incida concretamente sull'assetto probatorio del decreto, che è imperniato su fatti associativi. Inoltre la Corte ha osservato che l'attuale pendenza dei processi penali è irrilevante perché il giudice della prevenzione svolge un autonomo vaglio degli "elementi di fatto" con regole probatorie diverse da quelle del processo penale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 lett. a), art. 4 lett. c), art. 1 lett. b)
La misura di prevenzione è stata applicata ritenendo sussistente sia la pericolosità "qualificata" (art. 4 lett. a) sia la pericolosità generica (art. 4 lett. c)) in relazione alle categorie indicate all'art. 1 lett. b). Il giudice della prevenzione può valutare autonomamente elementi di fatto per rilevare tali forme di pericolosità
I fatti associativi riferiti all'associazione mafiosa sono richiamati come elemento centrale nella valutazione della pericolosità ai fini della misura, e costituiscono parte del quadro fattuale esaminato dal giudice della prevenzione
art. 74 T.U. stupefacenti
La partecipazione a un organismo di narcotraffico è richiamata come fatto rilevante ai fini della pericolosità e viene valutata dal giudice della prevenzione nell'ambito dell'autonomo accertamento degli elementi di fatto
Massime di principio
- La valutazione per l'applicazione delle misure di prevenzione è autonoma rispetto al giudizio penale: il giudice della prevenzione può compiere un autonomo esame degli "elementi di fatto" e si avvale di regole probatorie diverse da quelle del processo penale
- Un'assoluzione penale non rende automaticamente inammissibile o illegittima la misura di prevenzione: per incidere sul provvedimento occorre dimostrare concretamente e nello specifico come l'esito penale definitivo annulli o renda inconsistente il quadro fattuale utilizzato dal giudice di prevenzione
- Motivi di ricorso nuovi rispetto a quanto prospettato nei gradi precedenti possono essere dichiarati "inediti" e quindi inammissibili in Cassazione; le censure devono essere specifiche e dimostrare il nesso tra la prova acquisita e l'illegittimità della misura
- La mera pendenza di processi penali relativi a fatti utilizzati per la misura di prevenzione non impedisce l'applicazione o la conferma della misura, salvo che non venga provato con argomentazione adeguata che l'accertamento penale definitivo esclude i fatti su cui si fonda la prevenzione
- Per contrastare efficacemente una misura di prevenzione è utile produrre elementi probatori e ragionamenti che mostrino puntualmente l'insussistenza o l'irrilevanza degli elementi fattuali ritenuti dal giudice della prevenzione, e sollevare le censure in tempo utile nei gradi di giudizio in cui possono essere valutate
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