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Sentenza

Sentenza del 13/05/2026 n. 12714 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento per il 2005. Il primo recuperava a tassazione € 5.837.933,09 per interessi passivi ritenuti indeducibili ai fini IRAP, relativi a depositi costituiti nell'ambito di contratti denominati di riassicurazione; l'altro recuperava € 586.495,00 per omesse ritenute alla fonte. La società sosteneva, in sintesi, che le polizze unit linked Ares e Artemide e i relativi trattati avessero natura assicurativa, che le somme sui depositi non fossero interessi e che non fossero dovute le ritenute. Con sedici motivi ha inoltre denunciato vizi di motivazione e omessa pronuncia, contestato la gestione delle osservazioni al PVC, la durata della verifica e l'applicazione delle sanzioni. La ripresa di € 43.893.924,76 per la rinuncia al diritto di esclusiva era stata annullata in autotutela e la società aveva rinunciato all'appello su quel rilievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della CTR e ha confermato l'accertamento di fatto secondo cui la causa reale dei contratti era finanziaria: il rischio demografico era limitato alla maggiorazione del 2,5% in caso di morte, mentre il rischio relativo all'investimento restava a carico dell'assicurato; anche l'anticipazione delle provvigioni era riconducibile a un finanziamento. Le somme sui depositi sono state quindi qualificate come interessi passivi, con conseguente legittimità della ripresa e delle ritenute alla fonte. Il motivo sull'indeducibilità IRAP è stato dichiarato inammissibile perché non risultava proposto nei gradi di merito né adeguatamente localizzato nel ricorso. Le censure sulle osservazioni al PVC sono state rigettate: l'Ufficio deve valutarle, ma non è tenuto a dar conto di tale valutazione nell'avviso, e la loro mancata menzione non comporta di per sé nullità. Rigettate anche le censure sulla durata della verifica: il termine di permanenza presso la sede del contribuente non è perentorio e si computano i soli giorni di effettiva attività presso quella sede. Le censure sulle sanzioni sono state dichiarate inammissibili per mancata indicazione dei presupposti concreti di esclusione della punibilità. La società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 13.000 oltre spese prenotate a debito, e al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto. La sentenza della CTR aveva rigettato l'appello sui rilievi ancora controversi e dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rilievo annullato in autotutela.

Norme richiamate

  • Art. 1882 c.c.

    Non ricorre, quindi, la lamentata violazione dell'art. 1882 c.c., avendo la C.T.R. correttamente escluso la causa assicurativa nei contatti di in questione (sia di assicurazione che di riassicurazione a questi collegati), ed avendo la C.T.R. correttamente applicato le regole ermeneutiche in materia contrattuale;

    La qualificazione assicurativa dipende dalla causa concreta del contratto e dall'effettiva assunzione di un rischio assicurativo. Nel caso esaminato, la componente finanziaria prevalente e il rischio demografico meramente marginale hanno escluso tale causa.

  • Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Stante l'accertata natura finanziaria dei contratti in questione, pertanto, correttamente le somme versate dalla società sono state depositate interessi passivi, sui quali calcolare anche la ritenuta alla fonte ex art. 26 D.P.R. n. 600/1973 .

    Quando le somme corrisposte nell'ambito di rapporti presentati come riassicurativi sono in realtà interessi derivanti da contratti di natura finanziaria, su tali somme si applica la ritenuta alla fonte prevista dall'art. 26.

  • Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Ed invero, al di là della questione dell'omessa pronuncia sulla relativa eccezione sollevata dalla contribuente circa la mancata considerazioni, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni formulate all'esito del P.V.C. ex art. 12 , comma 7, L. n. 212/2000 , deve rilevarsi che è comunque valido l'avviso di accertamento che non menziona tali osservazioni, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.

    L'Amministrazione deve valutare le osservazioni presentate dopo il PVC, ma non è tenuta a riportare nell'avviso l'esito di tale valutazione. La mancata menzione non determina da sola la nullità dell'atto, in assenza di una nullità espressamente prevista o di una concreta lesione di garanzie tale da impedirne gli effetti.

  • Art. 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12 , comma 5, della legge n. 212/2000 , non determina la decadenza del fisco dal potere-dovere di accertare il debito del contribuente e, quindi, non inficia la validità dell'accertamento, poiché non si tratta di un termine perentorio, in mancanza di una specifica disposizione in tal senso e attesa l'incongruità di una siffatta qualificazione rispetto alla sua ratio ed alla possibilità di deroga con il mero consenso motivato del dirigente interno.

    Il limite temporale di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non è perentorio: il suo superamento non fa decadere l'Amministrazione dal potere di accertamento e non invalida automaticamente l'avviso.

  • Art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Parte ricorrente, invero, con riferimento alle censure di omessa pronuncia o di omessa motivazione, non ha evidenziato quale sarebbe la situazione rilevante idonea a determinare l'applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con riferimento all'esclusione della punibilità delle condotte accertate.

    Per ottenere l'esclusione della punibilità delle condotte sanzionate, la parte deve allegare e indicare la specifica situazione rilevante ai sensi dell'art. 6; la sola denuncia di omessa pronuncia o motivazione, senza tale indicazione, non è sufficiente.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La denominazione attribuita dalle parti a un contratto non è decisiva: per stabilire se sia assicurativo o finanziario occorre valutarne la causa concreta, la distribuzione effettiva dei rischi e le prestazioni dovute. Un rischio assicurativo marginale non trasforma necessariamente in assicurativo un rapporto nel quale la componente finanziaria è prevalente.
  • Se i versamenti corrisposti a un soggetto sono, nella sostanza, interessi derivanti da un rapporto finanziario, la qualificazione formale come deposito o riassicurazione non impedisce l'applicazione delle ritenute previste per gli interessi.
  • Le osservazioni presentate dopo il PVC devono essere valutate dall'Amministrazione, ma la mancata esposizione nell'avviso della valutazione compiuta non comporta automaticamente la nullità dell'atto; occorre una nullità prevista dalla legge o una concreta lesione delle garanzie del contribuente.
  • Il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non invalida automaticamente l'accertamento: il termine non è perentorio e, nel computo, rilevano i giorni di effettiva attività svolta presso quella sede.
  • In Cassazione una censura per omessa pronuncia o motivazione sulle sanzioni deve indicare in modo specifico i fatti e i presupposti che potrebbero escludere la punibilità; una contestazione generica può essere dichiarata inammissibile.

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