Sentenza del 07/05/2026 n. 12002 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva rideterminato il reddito di A.A. imputandogli, quale socio di fatto, i redditi derivanti dalla partecipazione in società estere ritenute esterovestite (Tonard Investments B.V., Tonard Finance B.V., Krakom Advies B.V. e Pinaster Ltd.). La CTP aveva annullato l’accertamento e la CTR della Campania aveva confermato, ritenendo non provati gli elementi costitutivi della società di fatto e il ruolo di socio del contribuente. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: motivazione apparente della sentenza; violazione del litisconsorzio necessario per mancata riunione con giudizi analoghi; omessa sospensione in attesa delle decisioni relative agli accertamenti delle società; violazione delle regole sulla prova presuntiva circa l’esistenza della società di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è stato respinto: la motivazione della CTR era chiara ed esaustiva e rispettava il minimo costituzionale. Il terzo motivo è stato respinto: la sospensione non era obbligatoria, potendo il giudice valutare discrezionalmente se sospendere ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’Agenzia non ha indicato analiticamente gli elementi probatori, anche presuntivi, che avrebbero dimostrato il fondo comune, l’affectio societatis e la partecipazione agli utili e alle perdite, né si è confrontata con la motivazione della CTR: il ruolo di consulente o collaboratore, anche con attività negoziali, non dimostrava la qualità di socio, a fronte del ruolo dominante e finanziatore di B.B. La questione del litisconsorzio necessario dedotta col secondo motivo è rimasta priva di rilevanza, non essendo stata dimostrata la società di fatto e non derivando danno ai soggetti asseritamente pretermessi dalla decisione; non occorreva quindi rimettere la causa al primo giudice. La Corte ha inoltre ritenuto non necessario decidere l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, né rinviare la causa, poiché il ricorso era già da rigettare. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese di legittimità: euro 20.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; artt. 36, comma 2, e 61 del D.Lgs. n. 546/1992; art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.
Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, di cui si darà più ampiamente conto infra, emerge con chiarezza ed esaustività l'iter logico seguito dalla CTR per argomentare i propri convincimenti.
La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione manca o è meramente apparente secondo i parametri del minimo costituzionale; una motivazione sintetica, ma comprensibile e idonea a rendere chiaro il percorso logico, non è nulla.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012; art. 12 delle preleggi
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali riconoscibili dal testo della decisione; la mera insufficienza della motivazione o il dissenso sulla valutazione delle prove non consentono di ottenere la cassazione.
Art. 295 c.p.c.
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
La pendenza di un giudizio pregiudicante definito con sentenza non ancora definitiva non comporta, di regola, la sospensione obbligatoria del processo dipendente; occorre una specifica norma che imponga di attendere il giudicato.
Art. 337, secondo comma, c.p.c.
Pertanto, la CTR non era tenuta a sospendere il giudizio e, nell'esercizio della sua discrezionalità valutativa, ha legittimamente ritenuto di non disporla.
Quando la decisione pregiudicante è stata pronunciata ma non è passata in giudicato, il giudice può scegliere discrezionalmente se tenerne conto o sospendere il processo; la sospensione non è automatica.
Art. 336, secondo comma, c.p.c.
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.
La disciplina del rapporto tra giudicati consente di regolare gli effetti dell’eventuale riforma della decisione pregiudicante, senza rendere per ciò solo obbligatoria la sospensione del processo dipendente.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Una volta ritenuta esclusa la sussistenza della società di fatto tra il ricorrente A.A. e gli altri asseriti soci, viene meno la rilevanza della sollevata questione del mancato rispetto del litisconsorzio necessario.
La questione del litisconsorzio necessario non giustifica la regressione del processo quando la censura dell’Amministrazione è inammissibile o prima facie infondata e la rimessione non arrecherebbe un pregiudizio concreto ai soggetti asseritamente pretermessi.
Art. 111, secondo comma, Cost.; art. 6, par. 1, CEDU
Nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU.
Economia processuale e ragionevole durata del processo escludono la rimessione al primo giudice per violazione del contraddittorio quando il ricorso dell’Amministrazione è inammissibile o manifestamente infondato e la rimessione non procurerebbe un’utilità concreta ai litisconsorti.
Art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000
La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
La norma attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione resa dopo dibattimento, con le formule indicate, se riguarda lo stesso soggetto e i medesimi fatti materiali. In questa causa la Corte non ha però deciso le questioni interpretative sull’estensione e sull’ambito della norma, perché il ricorso era già da rigettare.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater.
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto dall’Agenzia delle Entrate soccombente quando, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per configurare una società di fatto non basta che una persona svolga attività operative, consulenziali o negoziali, né che partecipi a iniziative potenzialmente elusive: devono essere provati gli elementi propri del rapporto societario, tra cui fondo comune, affectio societatis e partecipazione agli utili e alle perdite. La loro prova può essere presuntiva, ma gli indizi devono essere specifici e idonei a dimostrare la partecipazione societaria.
- Il ruolo di collaboratore o consulente, anche se rilevante, non equivale alla qualità di socio quando le decisioni e il finanziamento risultano riconducibili a un soggetto dominante e mancano prove di condivisione del rischio e dei risultati.
- In Cassazione, contestare la valutazione delle presunzioni richiede di indicare in modo puntuale gli elementi probatori ignorati o valutati erroneamente e di confrontarsi con le ragioni effettive della decisione impugnata; la mera riproposizione della propria ricostruzione può rendere il motivo inammissibile.
- La sospensione per pregiudizialità non è normalmente obbligatoria solo perché un giudizio collegato è stato deciso con sentenza non definitiva: il giudice può valutare se sospendere, salvo una disposizione specifica che imponga di attendere il giudicato.
- La violazione del litisconsorzio necessario non comporta automaticamente la rimessione al primo giudice in Cassazione quando il ricorso dell’Amministrazione è inammissibile o manifestamente infondato e la regressione non offrirebbe un vantaggio concreto ai soggetti pretermessi.
- La decisione non ha stabilito in via generale l’estensione dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione al rapporto impositivo ai sensi dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000: tale questione è rimasta non decisa perché il ricorso era già da rigettare.
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