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Sentenza

Sentenza del 13/05/2026 n. 12713 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo una verifica relativa al 2007, l’Agenzia aveva accertato nei confronti della società cedente E. G. Srl movimentazioni bancarie non giustificate per complessivi 2.087.181,18 euro, determinando un maggior reddito d’impresa. L’avviso rivolto alla cedente non fu impugnato; la società fu poi dichiarata fallita. Ritenendo che l’attività fosse proseguita tramite la M. P. G. Srl, costituita il 1° agosto 2007, l’Agenzia contestò a quest’ultima la responsabilità solidale per i debiti tributari della cedente ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997. La società impugnò l’avviso e, dopo aver ottenuto ragione in appello, l’Agenzia ricorse in cassazione con tre motivi: sostenne che, in caso di cessione in frode ai crediti tributari, non occorrono né la notifica alla cessionaria dell’avviso già emesso contro la cedente né la preventiva escussione di quest’ultima; contestò inoltre la rilevanza attribuita dalla CTR alla conoscenza dell’esistenza della cessionaria da parte dell’Ufficio; infine, censurò la conclusione che l’avviso notificato alla cessionaria nel 2013 fosse tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi. Ha chiarito che, nella cessione d’azienda in frode ai creditori tributari contemplata dall’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, la responsabilità della cessionaria è diretta e paritetica: non è necessaria la notifica alla cessionaria dell’avviso già notificato alla cedente e non opera il beneficio della preventiva escussione. Ha inoltre stabilito che il termine di decadenza per l’accertamento a carico della cessionaria dipende dagli obblighi dichiarativi della cedente, poiché la responsabilità della cessionaria dipende dall’esistenza del debito principale; essendo stata omessa la dichiarazione della cedente, si applicava il termine quinquennale, non quello quadriennale ritenuto dalla CTR. La sentenza d’appello, che aveva annullato l’avviso, è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione non definisce nuovamente nel merito la responsabilità della cessionaria: il giudice di rinvio dovrà procedere al nuovo esame.

Norme richiamate

  • Art. 14, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Tali limitazioni, invece, non sussistono nel caso di cessione - qual è quella che l'Ufficio assume essere configurabile nel caso di specie - attuata in frode ai creditori titolari di crediti tributari, in cui la solidarietà è tipo diretto e paritetico, per cui, da un lato, non è necessario notificare alla cessionaria l'avviso di accertamento già notificato alla cedente e, dall'altro, non sussiste il beneficium excussionis in base al quale l'Erario dovrebbe prima procedere al recupero delle somme dovute nei confronti del cedente e, solo in via sussidiaria, potrebbe agire nei confronti del cessionario.

    Nella cessione d’azienda attuata in frode ai crediti tributari, la responsabilità della cessionaria è diretta e paritetica, non sussidiaria: non si applicano il beneficio della preventiva escussione e i limiti previsti per le cessioni non fraudolente; inoltre, l’avviso rivolto alla cessionaria non richiede la previa notificazione a quest’ultima dell’atto emesso contro la cedente.

  • Art. 43, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Deve tuttavia rilevarsi che, nella specie, il termine applicabile è quello quinquennale ex art. 43, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, perché vi era una situazione di omessa dichiarazione da parte del debitore principale E. G. Srl.

    In presenza di omessa dichiarazione del debitore principale, si applica il termine quinquennale previsto per tale ipotesi. Per accertare la decadenza relativa alla responsabilità della cessionaria, il termine va determinato considerando gli obblighi dichiarativi della cedente.

  • Art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La CTR aveva applicato il termine quadriennale previsto per l’ipotesi ordinaria, ma la Cassazione ha escluso che fosse quello pertinente nel caso concreto, dato che la cedente aveva omesso la dichiarazione.

Massime di principio

  • Quando la responsabilità del cessionario deriva da una cessione d’azienda in frode ai crediti tributari, è diretta e paritetica: il Fisco può rivolgersi al cessionario senza prima escutere il cedente.
  • Per l’avviso rivolto al cessionario in tale contesto, la mancata notificazione a quest’ultimo dell’avviso già emesso contro il cedente non costituisce, di per sé, ragione di invalidità.
  • Per individuare il termine decadenziale dell’accertamento relativo ai debiti tributari trasferiti, occorre guardare agli obblighi dichiarativi del cedente, poiché la responsabilità del cessionario presuppone l’esistenza del debito principale. Se il cedente ha omesso la dichiarazione, può applicarsi il termine previsto per l’omessa dichiarazione.

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