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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46324/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso il decreto del Tribunale di Roma che aveva applicato la sorveglianza speciale per due anni. Il difensore lamentava che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente distinto le due fasi della valutazione della pericolosità (fase constatativa e fase prognostica) e non avrebbe disposto una rinnovazione della prognosi alla luce di sopravvenuti elementi idonei a ritenere cessata la pericolosità sociale: in particolare, si richiamava l'esito favorevole dell'affidamento in prova (ordinanza Tribunale di Sorveglianza n. 223/2020) con estinzione della pena e l'assenza di ulteriori segnalazioni o procedimenti a carico del prevenuto dopo la cessazione dell'affidamento.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto rilevante il brevissimo arco temporale decorrente dall'inizio dell'esecuzione della misura di prevenzione (30/09/2021) e ha escluso la rilevanza dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza ai fini del riesame della pericolosità. Ha richiamato giurisprudenza secondo cui la sottoposizione a misura cautelare incompatibile con la misura di prevenzione non annulla la presunzione di attualità della pericolosità sociale. Inoltre ha ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011), con conseguente esclusione del sindacato pieno sulla valutazione degli elementi di fatto e della consistenza indiziaria. La motivazione del decreto impugnato è stata ritenuta adeguata e coerente. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (art. 10, comma 3)

    Stabilisce che, nel procedimento sulle misure di prevenzione personali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulla consistenza degli indizi.

  • d.lgs. 159/2011 (art. 10, comma 2)

    Imposta l'obbligo del giudice d'appello di motivare il provvedimento; la Cassazione può censurare l'assenza o l'apparenza della motivazione se configurabile come violazione di tale obbligo.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 4) - richiamata

    Normativa richiamata a titolo storico/analogico: prevedeva limiti simili al sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione, ora ricondotti nel d.lgs. 159/2011.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3-ter, secondo comma) - richiamata

    Richiamata come riferimento normativo storico riguardante le misure di prevenzione e i limiti del controllo di legittimità.

  • codice di procedura penale (art. 606, lett. e)

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione relativo all'illogicità manifesta della motivazione; tuttavia, nel rito delle misure di prevenzione la sua applicabilità è limitata dal richiamo alle speciali regole di cui al d.lgs. 159/2011.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede l'onere di condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente anche al pagamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle misure di prevenzione la Cassazione è limitata a verifiche per violazione di legge: non è ammesso un riesame estensivo della valutazione degli indizi e della prognosi di pericolosità.
  • Il periodo relativamente breve intercorrente dall'inizio dell'esecuzione della misura di prevenzione riduce significativamente le probabilità di ottenere la revoca sulla base della sola estinzione o di brevi periodi di esecuzione in regime alternativo.
  • La sottoposizione concomitante a misure cautelari o l'esecuzione di misure alternative non elimina automaticamente la presunzione di attualità della pericolosità sociale agli effetti della misura di prevenzione.
  • L'ordinanza favorevole del Tribunale di Sorveglianza (esito positivo dell'affidamento in prova) può essere un elemento utile per la difesa, ma non è necessariamente decisivo; occorre che gli elementi sopravvenuti modifichino in modo rilevante e documentato la prognosi di pericolosità.
  • Per censurare la motivazione del giudice d'appello in materia di prevenzione è necessario dimostrare l'assenza o l'apparenza della motivazione nel senso previsto dalla normativa speciale; la semplice diversa valutazione degli argomenti difensivi è insufficiente.
  • Chi propone ricorso infondato in materia di misure di prevenzione rischia la condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende).

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