Cassazione Penale, Ordinanza n. 11894/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di un fatto violento con uso di arma da fuoco ai danni della persona offesa. I motivi erano due: con il primo contestava il giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che la prova era insufficiente o mal valutata; la Corte ha rilevato che il motivo era aspecifico perché non si confrontava con l'intero ragionamento della sentenza impugnata, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, su riscontri provenienti dall'ex fidanzata dell'imputato e sul rinvenimento di un fucile compatibile con quello descritto come utilizzato nell'azione. Con il secondo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto, negando il dolo omicidiario; la Corte ha ritenuto la censura infondata e comunque inammissibile, richiamando la giurisprudenza secondo cui il dolo di omicidio si desume da condotte dotate di non equivoca potenzialità offensiva e che non è decisivo sostenere che l'agente avrebbe potuto colpire meglio o in modo più efficace la vittima se avesse atteso pochi secondi in più.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ne è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La parte civile, pur costituita nel giudizio di cassazione, non ha ottenuto la liquidazione delle spese perché la memoria è stata depositata oltre il termine massimo previsto dagli artt. 610 e 611, comma 1, c.p.p. e, inoltre, si limitava a mere conclusioni senza apportare un effettivo contributo al contraddittorio.
Norme richiamate
Richiamato nel combinato con l'art. 611, comma 1, c.p.p. per escludere il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese quando la memoria è depositata oltre il termine massimo previsto.
Usato per affermare che la memoria della parte civile, inviata tardivamente, non consente la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa.
Richiamato implicitamente attraverso i precedenti sul dolo di omicidio, per affermare che il dolo va desunto da condotte con non equivoca potenzialità offensiva.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con l'intero percorso argomentativo della sentenza impugnata e omette di censurare i principali elementi probatori valorizzati dal giudice di merito.
- La prova della responsabilità può essere sorretta dal concorso di dichiarazioni della persona offesa, riscontri esterni provenienti da terzi e dati oggettivi compatibili con l'arma o con lo strumento utilizzato.
- Il dolo di omicidio può essere desunto dalle modalità concrete della condotta, quando esse presentino una chiara e non equivoca attitudine offensiva, senza che sia decisivo sostenere che l'agente avrebbe potuto colpire la vittima in condizioni ancora più favorevoli.
- Nella ricostruzione del dolo non è necessario presumere che l'autore abbia agito in modo pienamente razionale o accuratamente ponderato; la valutazione va compiuta sulla base della concreta offensività della condotta.
- La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione se l'attività difensiva si risolve in una memoria tardiva e meramente assertiva, priva di un effettivo contributo dialettico.
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