Cassazione Civile, Ordinanza n. 26902/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, considerato l'esito estintivo del processo.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008, con i quali l'Amministrazione finanziaria le aveva imputato il maggior reddito accertato in capo alla società sportiva dilettantistica s.r.l. di cui era socia. La CTP aveva accolto i ricorsi, la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un motivo; la contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato con tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità l'Ufficio comunicava che la contribuente aveva definito la controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, pagando quanto dovuto.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
La definizione della controversia secondo tale disciplina comporta l'estinzione del giudizio di legittimità quando risulta che il contribuente ha pagato quanto previsto dalla normativa vigente.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
La disposizione è richiamata per il raddoppio del contributo unificato, ma la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti in ragione dell'esito estintivo della lite.
art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
Il comma aggiunto dalla legge n. 228 del 2012 prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazione integralmente rigettata; la Corte rileva che tale effetto non opera nel caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, ove perfezionata nel corso del giudizio di cassazione mediante pagamento di quanto dovuto, determina l'estinzione del processo.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione integralmente rigettata.
- Quando la controversia viene definita dalle parti, il giudice di legittimità deve limitarsi a prenderne atto senza pronunciarsi sul merito dei motivi di ricorso principale o incidentale.
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