Cassazione Penale, Sentenza n. 28754/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che l'aveva dichiarata colpevole del reato previsto dall'art. 590-bis c.p., condannandola a mesi 2 di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e al risarcimento dei danni. Il motivo del ricorso in Cassazione è l'introduzione della remissione di querela intervenuta il 18/03/2025, accettata dall'imputata, dopo la sentenza di appello ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione; la ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha deciso che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre disposto che le spese del procedimento restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma incriminatrice alla base della condanna in appello (atti persecutori). Il procedimento è stato estinto perché si tratta di reato assoggettato alla remissione di querela nel caso concreto.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questo disposto per decidere che le spese processuali restano a carico del querelato nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini); Sez. 6, n. 19853 del 06/04/2022 (Pellegrino); Sez. 4, n. 46152 del 24/11/2021 (Cognigni); Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci); Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016 (Bestente); Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011 (Cagnazzo)
Principio consolidato: la remissione di querela intervenuta durante il periodo utile per impugnare e ritualmente accettata estingue il reato; la Cassazione deve rilevarla e può ammettere il ricorso esclusivamente al fine di introdurla nel processo, procedendo all'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se la remissione di querela interviene dopo la sentenza di merito ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso in Cassazione e viene ritualmente accettata, il reato si estingue e la Cassazione deve annullare la sentenza senza rinvio.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se proposto unicamente per far entrare nel fascicolo la remissione di querela intervenuta successivamente; la Cassazione può quindi rilevare d'ufficio l'estinzione del reato.
- Le spese processuali possono rimanere a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., anche quando il reato si estingue per remissione di querela.
- Perché la remissione abbia efficacia estintiva è necessario che provenga da soggetto legittimato (la persona offesa o suo procuratore), sia intervenuta nei termini utili e sia stata ritualmente accettata dall'imputato; la tempestività del ricorso per cassazione è fondamentale.
- Occorre verificare sempre se il reato è procedibile a querela: la remissione produce effetti solo per i reati a querela di parte o quelli compatibili con tale istituto; per reati perseguibili d'ufficio la remissione non estingue il procedimento.
- Prassi operativa consigliata: quando si verifica una remissione, depositarla e documentarla tempestivamente nel fascicolo d'impugnazione e segnalare espressamente al giudice l'avvenuta accettazione per ottenere l'estinzione e l'annullamento senza rinvio.
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