Cassazione Penale, Sentenza n. 8293/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per singoli episodi di cessione di stupefacenti e detenzione illegale di armi. Il difensore ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 74 e mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione, sostenendo l'assenza degli indici tipici dell'associazione (assenza di assidua frequentazione, mezzi e basi comuni, stabile canale di approvvigionamento, ripartizione di compiti e proventi); (2) violazione dell'art. 74 per errata applicazione e motivazione insufficiente e infedele rispetto al dato probatorio, lamentando che la pluralità dei delitti scopo sarebbe stata attestata solo su intercettazioni con Alessandro Dabbicco e senza riscontri; (3) errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e motivazione generica sui singoli capi (cessione e detenzione), senza confronto puntuale con le censure difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero diversi da quelli ammissibili e, in ogni caso, manifestamente infondati. Sulla prima censura la Corte ha osservato che il ricorrente non ha realmente confutato le argomentazioni poste a fondamento della gravità indiziaria e ha svolto una ricostruzione fattuale alternativa, non sindacabile in cassazione salvo vizio di manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente valorizzato numerose intercettazioni e sequestri (acquisti ripetuti di ingenti quantitativi, ruolo direttivo del Cesario, ripartizione dei ricavi, disponibilità di armi) come indici dell'organizzazione stabile prevista dall'art. 74. Sulla seconda censura la Corte ha ricordato che non è sindacabile in cassazione la mera insufficienza della motivazione e che le contestazioni del ricorrente erano in gran parte una diversa lettura dei fatti; le captazioni e i riscontri (sequestri) confermavano l'apprezzamento del giudice. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato il motivo aspecifico perché il ricorrente non ha indicato quali specifiche censure non siano state affrontate dal tribunale del riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede, oltre all'accordo criminoso e alla persistenza del vincolo, l'esistenza di una struttura organizzativa operativa e stabile (mezzi, basi, canali di approvvigionamento, ripartizione di compiti) che consenta la realizzazione del programma criminoso; tali elementi possono essere desunti da intercettazioni, acquisti ripetuti e sequestri.
Norma che punisce i singoli reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto che singoli episodi contestati (capi 5, 17, 18) fossero parte dell'attività dell'organizzazione e supportati da intercettazioni e riscontri.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Limita l'ambito delle censure in cassazione alle specifiche ipotesi (violazione di legge, mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione). Non sono ammissibili censure che propongano una diversa lettura dei fatti o la mera insufficienza della motivazione.
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede specificità dei motivi nel ricorso in sede di gravame; il mancato richiamo puntuale alle censure già formulate rende il successivo ricorso per cassazione aspecifico e inammissibile.
Consente la condanna alle spese del procedimento nel caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per il pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al regime di ammenda imputabile al ricorrente: la Corte ha disposto il versamento di una somma equitativa alla cassa delle ammende, ritenendo che il ricorso non fosse stato proposto con dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari bisogna concentrare i motivi sui profili di legittimità ammessi (violazione di legge, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione); non è consentito proporre una semplice diversa valutazione dei fatti.
- Le doglianze sulla 'insufficienza' della motivazione sono in genere inammissibili: occorre dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà per essere sindacabili in Cassazione.
- Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74) la giurisprudenza valuta elementi quali acquisti ripetuti e ingenti, ruoli strutturati, canali abituali di approvvigionamento, spartizione dei proventi e disponibilità di mezzi/armi; intercettazioni corroborate da sequestri aumentano la gravità indiziaria.
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale la specificità: va indicato quali profili del provvedimento impugnato si ritengono viziosi e perché; riferimenti generici alle censure svolte nei gradi precedenti rendono il ricorso inammissibile.
- Chi propone ricorso inammissibile rischia la condanna alle spese e, in presenza dei presupposti, il versamento a titolo di ammenda; valutare la fondatezza e l'ammissibilità prima di impugnare.
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