Cassazione Penale, Sentenza n. 23547/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per omicidio premeditato e distruzione del cadavere. Il difensore ha censurato la valutazione degli indizi (presunta impossibilità temporale/organizzativa dell'omicidio e della rimozione del cadavere, insufficiente significatività del fatto che la Fiat Punto della coindagata seguisse da vicino l'auto della vittima, decontestualizzazione delle intercettazioni, dubbi sui dati GPS e sui filmati) e la sussistenza delle esigenze cautelari (contestazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e del rischio di inquinamento probatorio e contestazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure fossero generiche e consistessero in una rivalutazione fattuale degli elementi già correttamente esaminati dal Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che ha valutato sinergicamente GPS, videosorveglianze, tabulati telefonici, intercettazioni e comportamenti tesi a sviare le indagini, confermando l'operatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, c.3 cod. proc. pen. È stata esclusa, per Ferrara, l'operatività dell'aggravante di cui all'art. 577 n.1 cod. pen. per carenza del requisito soggettivo. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la sentenza non dispone la rimessione in libertà e si ordina la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Richiama la competenza del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari; norma procedurale che legittima l'adozione e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Aggravante relativa al rapporto di coniugio: la Corte sottolinea che la sua applicazione richiede il requisito soggettivo (conoscenza dell'aggravante e concorso che l'abbia agevolata) e ne ha escluso l'operatività rispetto a Ferrara per mancata prova di tale requisito.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valorizzato tale presunzione e fornito elementi concreti a sostegno dell'attualità e concretezza del pericolo.
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per sanzionare il ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; disposta dalla Corte.
Massime di principio
- In materia cautelare il sindacato di legittimità è limitato: non è ammessa una piena riconsiderazione dei fatti, ma il controllo riguarda l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.
- Gli indizi vanno valutati nell'insieme e in modo sinergico; dubbi isolati su singoli aspetti (es. timing o logistica) non sono decisivi se la ricostruzione complessiva è coerente e supportata da più elementi convergenti.
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, c.3 è superabile solo con argomentazioni specifiche e prove circostanziate che mettano in crisi la valutazione complessiva del giudice; mere obiezioni generiche sono insufficienti.
- Intercettazioni, dati GPS, video di videosorveglianza e tabulati telefonici costituiscono elementi indiziari rilevanti quando concorrono a una rappresentazione coerente dei fatti e possono giustificare misure cautelari se ritenuti gravi e concordanti.
- L'aggravante prevista dall'art. 577 n.1 richiede un elemento soggettivo: la semplice partecipazione al fatto da parte del partner non trasferisce automaticamente l'aggravante al correi senza prova della sua conoscenza e del suo contributo specifico.
- Le impugnazioni che si limitano a proporre possibili letture alternative dei fatti, senza indicare vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice, rischiano l'inammissibilità e l'onere di spese/ammende.
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