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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27989/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bolzano che aveva annullato, per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza del GIP che aveva applicato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio nei confronti di Iervolino. Il Procuratore ha dedotto travisamento della prova per "falsificazione" ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., sostenendo che il tribunale del riesame avrebbe errato nella lettura delle immagini audio-video della body-cam, riproducendo in realtà la ricostruzione contenuta negli atti a firma dei carabinieri; ha inoltre sostenuto l'illegittimità dell'arresto del cittadino Topor e richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la conferma delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non spettasse al giudice di legittimità riesaminare gli elementi di fatto né riformulare la valutazione del grado degli indizi o delle esigenze cautelari, ma solo verificare la motivazione dell'atto impugnato. L'ordinanza del Tribunale del riesame è stata ritenuta sufficientemente motivata e priva di illogicità evidenti: il tribunale aveva valutato le immagini della body-cam nel contesto complessivo, le dichiarazioni dei testimoni e la condotta precedente dell'arrestato (aggressione a terzi, agitazione, rifiuto di fornire generalità, atti autolesionistici), giungendo alla conclusione dell'insussistenza dei gravi indizi per le accuse di calunnia e falso e motivando la lettura della condotta come resistenza a pubblico ufficiale. Il vizio di travisamento della prova invocato dal Procuratore non è risultato idoneo a disarticolare l'intera struttura argomentativa dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente come base per il motivo di cassazione per travisamento della prova; la Corte ricorda che tale vizio deve essere di efficacia tale da disarticolare la motivazione nel suo complesso per essere rilevante in sede di legittimità

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Riferimento normativo richiamato dal pubblico ministero in relazione alla persistenza delle esigenze cautelari; la Corte osserva che l'apprezzamento di tali esigenze è rimesso al giudice del merito e del riesame e non a questa Corte

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020 convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione al trattamento cartolare del procedimento (disciplina del dibattimento cartolare in Cassazione durante emergenza sanitaria); utilizzata per la forma di trattazione del procedimento

  • art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

    Ulteriore norma richiamata sulla trattazione cartolare del procedimento; rilevante esclusivamente per la forma di trattazione

  • art. 110, 368, 479 e commi riferiti del codice penale (richiamati nell'atto)

    Articoli del codice penale relativi, nell'atto originario, ai reati contestati (concorso, corruzione o abuso, calunnia, falso ecc. come indicati nel testo): la Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale dei reati, ma osserva che la valutazione della gravità indiziaria compete al giudice del riesame

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare i fatti o a riformulare la valutazione del materiale probatorio: il controllo è limitato alla legittimità e alla motivazione dell'atto impugnato
  • Per far valere un vizio di "travisamento della prova" in Cassazione occorre dimostrare che l'errore sia di tale incidenza da disarticolare l'intera struttura logica e argomentativa del provvedimento impugnato
  • La valutazione delle immagini audio-video (body-cam) deve essere operata nel loro contesto e con riferimento ad altre fonti di prova: singoli frammenti possono non essere dirimenti se la decisione si fonda su una valutazione complessiva
  • La sussistenza delle esigenze cautelari e il giudizio sul grado di gravità indiziaria sono materia tipica del giudice del merito e del Tribunale del riesame; la Cassazione ne verifica solo la motivazione giuridica e la presenza di illogicità evidenti
  • Quando il giudice di merito espone in modo analitico le ragioni fattuali e giuridiche della decisione, la Cassazione tende a dichiarare inammissibile il ricorso che non si confronti puntualmente con quei passaggi motivazionali

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