Cassazione Civile, Ordinanza n. 02223/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da un precedente giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, nel quale la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e delle altre forme di tutela. Il soccombente ha proposto ricorso per revocazione avverso tale ordinanza, lamentando un errore revocatorio: per la parte relativa allo status di rifugiato, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la censura si fondasse su fonti informative non aggiornate, mentre negli atti sarebbero state indicate fonti più recenti; per la parte relativa alla protezione umanitaria, la Corte avrebbe immotivatamente qualificato come generico il motivo, benché vi fossero elementi giuridici e fattuali idonei a dimostrare l'integrazione in Italia. Il Ministero non ha svolto difese. Dopo la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., il difensore ha inviato una PEC invocando, in sostanza, autotutela, rimessione in termini e correzione dell'errore, con richiamo anche all'errore materiale ex art. 287 c.p.c. e all'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 391-bis c.p.c. La Corte ha però rilevato in via preliminare che il ricorso per revocazione era stato proposto sulla base della procura rilasciata per il precedente ricorso per cassazione, dunque senza procura speciale valida per il nuovo rimedio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto assorbente il difetto di procura speciale, poiché il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. richiede una procura speciale del difensore, non essendo utilizzabile quella conferita per il precedente ricorso per cassazione. La successiva PEC del difensore non è stata ritenuta idonea a superare il vizio, sia perché non formalizzata come atto processuale nei modi richiesti, sia perché comunque non emergeva una reale deduzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., trattandosi piuttosto di contestazioni sul contenuto concettuale della decisione e non su un mero difetto di corrispondenza grafica. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del difensore, ove dovuto.
Norme richiamate
il ricorso per revocazione deve essere proposto con le forme del ricorso per cassazione e richiede la sottoscrizione da parte di un difensore munito di procura speciale; non è utilizzabile la procura conferita per il precedente ricorso per cassazione.
richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. come disciplina applicabile in punto di sottoscrizione e procura speciale del ricorso.
la PEC inviata dal difensore è stata valutata, al più, come memoria illustrativa, ma non come valido atto processuale idoneo a sanare o mutare il contenuto dell'impugnazione.
la correzione dell'errore materiale è esperibile solo per difetti di corrispondenza tra ideazione del giudice e sua rappresentazione grafica, chiaramente rilevabili dal testo del provvedimento, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
richiamato dal difensore come possibile base dell'impugnazione per errore di fatto, ma la Corte osserva che dalle deduzioni svolte non emergeva una vera allegazione di errore materiale nei termini di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, a carico del difensore del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una pronuncia della Corte di cassazione deve essere assistito da una procura speciale specificamente conferita per quel rimedio; la procura rilasciata per il precedente ricorso per cassazione non è riutilizzabile.
- Il vizio deducibile come errore materiale è configurabile solo quando vi sia una divergenza tra la decisione voluta dal giudice e la sua rappresentazione grafica o testuale, senza alcun'incidenza sul contenuto sostanziale della pronuncia.
- Non può essere qualificata come richiesta di correzione dell'errore materiale una censura che mira in realtà a contestare il contenuto logico-giuridico della decisione o la valutazione delle doglianze compiuta dal giudice.
- Deduzioni formulate in modo generico, non lineare o di incerta comprensibilità non sono idonee a superare un preliminare rilievo di inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso e di mancata costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese; può invece essere dichiarato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato nei termini di legge.
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