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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26855/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già definiti con tre sentenze irrevocabili: una per evasione, una per ricettazione e possesso di documento di identificazione falso, e una per estorsione, sostituzione di persona, tentata estorsione e atti persecutori. Il giudice dell'esecuzione aveva negato l'unificazione sul rilievo della notevole distanza cronologica tra i fatti e dell'eterogeneità dei reati. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo in sostanza che l'ordinanza avesse valutato solo parzialmente gli elementi emersi e che fosse necessaria una diversa lettura dei dati istruttori per riconoscere il medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero mere critiche di fatto, non confrontate in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e che mirassero in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di continuazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre all'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    indicato come reato già giudicato in una delle sentenze poste a base dell'istanza di continuazione.

  • art. 648 c.p.

    indicato come uno dei reati già giudicati oggetto della richiesta di unificazione in continuazione.

  • art. 497-bis c.p.

    indicato come uno dei reati già giudicati oggetto della richiesta di unificazione in continuazione.

  • art. 629 c.p.

    indicato come uno dei reati già giudicati oggetto della richiesta di unificazione in continuazione.

  • art. 494 c.p.

    indicato come uno dei reati già giudicati oggetto della richiesta di unificazione in continuazione.

  • art. 56 c.p.

    richiamato in combinazione con l'art. 629 c.p. per il reato di tentata estorsione già giudicato.

  • art. 612-bis c.p.

    indicato come uno dei reati già giudicati oggetto della richiesta di unificazione in continuazione.

  • art. 81 c.p.

    norma invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati già giudicati.

  • art. 671 c.p.p.

    norma processuale posta a fondamento dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto come vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    richiamato per l'annotazione relativa all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito e degli elementi di fatto già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
  • La richiesta di applicazione della continuazione in executivis ex art. 671 c.p.p. deve confrontarsi con una motivazione che valorizzi i criteri rilevanti per l'esistenza del medesimo disegno criminoso; se il ricorrente non si misura specificamente con tale motivazione, il ricorso è inammissibile per aspecificità.
  • La distanza cronologica tra i fatti e l'eterogeneità dei reati sono elementi che il giudice dell'esecuzione può legittimamente valorizzare, insieme al complesso degli indici fattuali, per escludere la continuazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
  • La declaratoria di inammissibilità non modifica la statuizione di merito sfavorevole già resa dal giudice dell'esecuzione, che resta ferma se sorretta da motivazione logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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