Cassazione Civile, Sentenza n. 19346/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello che, accogliendo l'appello della resistente, aveva rigettato tutte le sue domande e lo aveva condannato al pagamento dell'intero corrispettivo pattuito. Il motivo principale (primo motivo) denunciava la violazione dell'art. 1659 c.c. e l'illegittima ammissione di prove testimoniali utilizzate per dimostrare che il committente avrebbe autorizzato variazioni ai lavori proposte dall'appaltatore (cambio materiali, mancata rimozione di uno strato di eternit, cambi inverter, ecc.). Il ricorrente denunciava inoltre omissioni e contraddizioni nella valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio (CTU), la mancata detrazione di somme già riconosciute in primo grado (costi allacciamento Enel, smaltimento eternit), la nullità/insufficienza della motivazione e altre doglianze processuali (totale undici motivi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo errata l'applicazione dell'art. 1659 c.c. da parte della Corte d'appello: quando le variazioni sono proposte dall'appaltatore l'autorizzazione del committente è richiesto ad probationem e deve risultare per iscritto, perciò le prove testimoniali ammesse in appello per dimostrare l'accordo sulle variazioni erano inammissibili. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, sono stati assorbiti i rimanenti motivi e la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi enunciati. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le conseguenze delle variazioni (inclusa la valutazione degli eventuali vizi e del minor valore dell'opera), tenendo conto che: (i) le variazioni di iniziativa dell'appaltatore richiedono prova scritta; (ii) se esistono più CTU con esiti contrastanti il giudice dovrà motivare specificamente la scelta di attenersi a una per l'altra; (iii) dovranno essere rideterminate le somme dovute e le detrazioni già riconosciute in primo grado non impugnate. La Corte ha inoltre regolato che le spese del giudizio di legittimità saranno disciplinate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
"l'autorizzazione si deve provare per iscritto"
La Corte interpreta l'art.1659 come norma che richiede la prova scritta (ad probationem) quando la variazione è proposta dall'appaltatore: l'autorizzazione del committente non può essere dimostrata tramite prove orali
Richiamato dalla Corte come disciplina delle variazioni richieste dal committente: in tale ipotesi l'appaltatore può provare le variazioni con qualsiasi mezzo (diverso regime probatorio rispetto all'art.1659)
Richiamato nel testo in relazione all'ipotesi di perdita del documento probatorio (comma 3): la deroga alla prova scritta prevista dall'art.1659 opera solo se l'appaltatore allega la perdita del documento, cosa non avvenuta nel caso di specie
Riferito nel contesto del divieto di prova testimoniale per patti contrari o aggiunti a contenuto di scritto: la Corte osserva che l'inammissibilità delle prove orali su patti scritti trova applicazione rilevante nel caso
Norma sul divieto/incapacità a testimoniare; evocata nelle eccezioni di parte circa l'incapacità di specifici testi, cui la Corte non è però pervenuta dopo l'assorbimento per l'inammissibilità generale delle prove orali
Richiamato in relazione a questioni probatorie e capacità testimoniale, ma i profili sono stati assorbiti dalla decisione sull'art.1659
Invocato rispetto agli obblighi di motivazione della sentenza: la Corte richiama che il giudice deve motivare adeguatamente, in particolare quando sceglie tra consulenze tecniche discordanti
Riferito in ordine alla condanna agli interessi e agli accessori: la Corte rimette al giudice del rinvio la determinazione degli accessori conformemente alle domande di parte
Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha accolto il ricorso nei limiti del primo motivo fondato ex art.360 co.1 n.3 (violazione di legge) e ha assorbito gli altri
Richiamato per la procedura di depositi e memoria del Pubblico Ministero; segnalato solo in ordine al deposito di memoria nel procedimento di cassazione
Massime di principio
- Distinguere sempre chi ha proposto la variazione: se l'appaltatore propone la modifica l'autorizzazione del committente va provata per iscritto (art.1659 c.c.); le prove testimoniali sono inammissibili per dimostrare tale autorizzazione.
- Se invece la variazione è espressamente richiesta dal committente, il regime probatorio è più libero (art.1661 c.c.) e le variazioni possono essere provate con qualsiasi mezzo.
- Se l'appaltatore invoca la perdita del documento probatorio (per ottenere variazioni non scritte) deve allegare e provare la perdita ai sensi dell'art.2725 c.c.; altrimenti la prova scritta resta obbligatoria.
- Quando nel processo emergono più CTU con esiti contrastanti il giudice di merito può scegliere quale consulenza seguire, ma deve motivare specificamente la preferenza e, se scarta una precedente CTU, indicare le ragioni del dissenso.
- Le pronunce del giudice di primo grado che riconoscono detrazioni o specifici diritti non impugnate in appello restano ragionevolmente vincolanti e devono essere valutate dal giudice del rinvio (se non sono oggetto di appello).
- La non conformità a protocolli tra Corte e Consiglio Nazionale Forense o difetti di sinteticità del ricorso non determinano automaticamente inammissibilità: l'assenza di requisiti formali rileva solo se viola i requisiti espressi dal codice di rito.
- In casi simili, le parti devono documentare per iscritto qualsiasi modifica proposta dall'appaltatore per evitare che la questione venga decisa esclusivamente sulla base di prova scritta e per prevenire il rischio di cassazione per errata ammissione di prove orali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19341/2025 del 14/07/2025
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19344/2025 del 14/07/2025
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19347/2025 del 14/07/2025
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19404/2025 del 14/07/2025
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19406/2025 del 14/07/2025
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19411/2025 del 14/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →