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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19347/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato un decreto ingiuntivo e la successiva sentenza di merito chiedendo che fosse dichiarata la nullità o l'inefficacia dei mutui/operazioni per mancata erogazione effettiva delle somme (tesi del cosiddetto "mutuo solutorio" o "operazione di giro"), sostenendo che gli accrediti contabili non costituivano reale consegna delle somme e che la banca aveva riassorbito immediatamente i fondi per estinguere debiti pregressi. Hanno altresì denunciato usurarietà (superamento del tasso soglia in alcuni periodi e, secondo loro, anche alla stipula del mutuo del 2000), chiesto annullamento/azzeramento degli interessi e dedotto profili di conteggio (interessi calcolati anche su importi trattenuti a titolo di spese), querele di falso e richieste di produzione di prove orali e giuramento decisorio.

La decisione

Le Sezioni Unite (sent. n. 5841/2025) avevano già stabilito il principio che l'accredito su conto corrente pone le somme nella disponibilità giuridica del mutuatario e che, anche se immediatamente destinate a ripianare debiti pregressi, il mutuo si perfeziona e può costituire titolo esecutivo se sussistono i requisiti dell'art. 474 c.p.c. Sulla base di tali principi, le Sezioni Unite avevano rigettato alcuni motivi preliminari. La Corte (Seconda Sezione, a seguito di rimessione) ha esaminato i restanti motivi: ha accolto il terzo motivo (perché la Corte d'appello non ha adeguatamente esaminato la questione del possibile superamento del tasso di mora alla stipula del mutuo del 2000, con richiamo ai criteri tecnici che il CTU deve seguire) e il quinto motivo (omessa o insufficiente valutazione della prova e dell'eccezione di usura in concreto, con violazione dell'art. 342 c.p.c. e mancata considerazione della prescrizione/termine rilevante per il reato di usura). Ha ritenuto infondato il quarto motivo (non è corretta la tesi secondo cui il mero accertamento di superamento in alcuni periodi avrebbe automaticamente reso l'intero mutuo usurario e nullo), il sesto motivo (calcolo su somme trattenute) e il nono motivo (domanda di risarcimento per usura e compensazione), dichiarandoli inammissibili o infondati. In conclusione la sentenza di appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rimessa al giudice di rinvio (Seconda Sezione civile) perché riconsideri i profili indicati alla luce dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite e delle osservazioni della Corte di legittimità; decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1813 cod. civ.

    La Corte interpreta che l'accredito sul conto corrente equivale alla consegna della somma ai fini del perfezionamento del mutuo: la disponibilità giuridica sul conto realizza la consegna anche se non vi è trasferimento materiale di denaro.

  • art. 474 cod. proc. civ.

    Il mutuo solutorio, se ricorrono i requisiti dell'art. 474, può costituire titolo esecutivo; la destinazione immediata delle somme a ripianare debiti pregressi non impedisce di qualificare l'operazione come mutuo valido ed esecutivo.

  • L. 7 marzo 1996 n. 108 (art. 2 co. 1)

    Il confronto per verificare l'usurarietà può avvenire sulla base del TEGM rilevato nei decreti ministeriali; se i decreti indicano una maggiorazione media degli interessi moratori, il tasso soglia si determina includendo tale maggiorazione secondo le modalità indicate dalle Sezioni Unite.

  • art. 1815 co. 2 cod. civ.

    In caso di accertata usurarietà si applica la disciplina di cui all'art. 1815 co. 2: gli interessi usurari non sono dovuti e gli interessi moratori vanno rideterminati nella misura degli interessi corrispettivi leciti, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza.

  • art. 644 cod. pen. (co. 3)

    Per accertare l'usura in concreto occorre dimostrare la sproporzione degli interessi rispetto al tasso medio per operazioni similari e la condizione di difficoltà economica del debitore; grave onere probatorio grava su chi invoca la natura usuraria.

  • art. 342 cod. proc. civ.

    La Corte richiama l'obbligo del giudice di decidere sulle questioni illustrate in appello: non è sufficiente etichettare le censure come generiche senza entrare nel merito quando dalla lettura dell'atto di impugnazione emergono deduzioni concrete sull'usura in concreto e sulla prescrizione.

  • Cass. Sez. Unite, sentenza 5-3-2025 n. 5841/2025

    Principio di diritto enunciato: l'accredito su conto corrente determina la disponibilità giuridica del mutuatario e il mutuo si perfeziona anche se le somme sono immediatamente destinate al ripianamento di debiti pregressi; il mutuo solutorio può costituire titolo esecutivo se soddisfa i requisiti processuali.

Massime di principio

  • L'accredito della somma su conto corrente determina la disponibilità giuridica del mutuatario e, salvo specifiche prove contrarie sull'assenza di effettiva consegna, il mutuo si considera perfezionato anche se le somme vengono subito impiegate dalla banca per estinguere debiti pregressi.
  • La qualificazione di un'operazione come "mutuo solutorio" e la sua idoneità a costituire titolo esecutivo vanno valutate secondo i requisiti dell'art. 474 c.p.c.; la destinazione immediata delle somme non invalida automaticamente il mutuo.
  • Per sostenere l'usurarietà in concreto è necessario fornire prova sia della sproporzione degli interessi rispetto al tasso medio per operazioni similari sia della situazione di difficoltà economica del debitore (art. 644 co.3 c.p.), onere che grava su chi invoca l'usura.
  • Se il superamento del tasso soglia è accertato solo in determinati periodi, le conseguenze sono limitate a quei periodi; non opera di regola l'annullamento automatico dell'intero rapporto salvo prova delle condizioni che rendano usurario l'intero contratto.
  • Il confronto tra TEG (del singolo rapporto, comprensivo di interessi moratori) e TEGM (decreto ministeriale) va eseguito secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza: quando i decreti ministeriali indicano una maggiorazione media degli interessi moratori, tale maggiorazione deve essere considerata nel calcolo della soglia.
  • Il giudice d'appello non può rifiutarsi di esaminare motivi che in apparenza sono "generici" se dall'atto di impugnazione emergono elementi concreti e specifici; l'omessa pronuncia su censure rilevanti può giustificare la cassazione e il rinvio.
  • Per ottenere rimborsi o compensazioni per usura è importante aver formulato le relative domande o eccezioni nel primo grado; la mera deduzione in appello, senza domanda di merito nel primo grado, può essere inammissibile.

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