Cassazione Civile, Sentenza n. 19341/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a contratto di appalto (trattativa privata 16-1-1984 per acquisizione dati DM10M/RS). Il Consorzio chiedeva il pagamento di residui crediti, oneri aggiuntivi e risarcimento danni per inadempimenti: mancata assegnazione del volume complessivo di documenti previsto dalle deliberazioni INPS (n.59/1982 e n.117/1982), e consegna di modulistica eterogenea che ha imposto al Consorzio lavori preliminari non previsti e maggiori oneri. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto un danno equitativo di Euro 200.000 a favore del Consorzio. La Corte d'appello ha riformato in parte accogliendo l'appello INPS sul profilo relativo all'obbligo di assegno del maggior volume (richiamando propri precedenti e Cassazione), ma ha respinto altri profili. In Cassazione il Consorzio impugnava la sentenza d'appello con sei motivi (nullità per vizio di motivazione e violazioni procedurali, errata interpretazione del collegamento negoziale tra delibere/accordi e contratto, presupposizione, e omessa pronuncia sul profilo dell'impossibilità tecnica di immettere immediatamente i materiali nel ciclo di trattamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggioranza dei motivi di ricorso (1-5) ritenendoli infondati, confermando i principi secondo cui le deliberazioni interne dell'ente (delibere) hanno natura preparatoria e non integrano il contenuto del contratto senza espressa richiamo, nonché i criteri sulla presupposizione e sui requisiti dell'atto di appello. Tuttavia ha accolto il sesto motivo: la Corte d'appello ha omesso di motivare in modo comprensibile e concreto la valutazione relativa al profilo autonomo di inadempimento consistente nella modalità di consegna dei documenti (che impediva l'immediata immissione nel ciclo di lavorazione e comportava oneri aggiuntivi). Per tale motivo la Cassazione ha cassato la decisione sull'ultimo profilo e ha disposto il rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi enunciati, demandando anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 cod. proc. civ.
Regola i contenuti minimi dell'atto di impugnazione; la Corte conferma che l'appello deve individuare i punti censurati e le relative doglianze ma non richiede un progetto alternativo di decisione; la specificità va commisurata alla portata della sentenza impugnata.
art. 360 co.1 n.4 cod. proc. civ.
Ground di cassazione per nullità per violazione di norme procedurali o di motivazione; la Corte lo applica per valutare censure relative a vizi di motivazione e omesso esame di questioni decisive.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Permette il rinvio per relationem a precedenti; la Corte precisa che il rinvio è valido solo se la motivazione resta autosufficiente e riproduce i contenuti mutuati con autonoma valutazione critica.
art. 132 cod. proc. civ.
Obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte ricorda che in sede di legittimità il sindacato è limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione e che l'omesso esame di fatto decisivo può integrare vizio rilevabile in Cassazione.
artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ.
Norme sull'interpretazione del contratto; la Corte richiama il principio secondo cui le delibere amministrative preparatorie non possono essere usate per integrare il contenuto negoziale salvo richiamo espresso nel contratto.
art. 1987 cod. civ.
Riferito dal ricorrente in tema di obbligazioni derivanti da contratti di appalto; la Corte sottolinea che gli obblighi devono risultare dal contratto e non da aspettative esterne.
art. 1355 cod. civ.
Richiamato in relazione alle obbligazioni e alle prove; la Corte richiede prova di obbligazioni contrattuali specifiche per fondare richieste di risarcimento.
dottrina della presupposizione (giurisprudenza della Cassazione)
Per configurare la presupposizione occorre che la circostanza non espressa sia comune e percepita come certa dalle parti e costituisca presupposto obiettivo indipendente dalla volontà delle parti; elementi dipendenti dalla volontà delle parti non possono reggere la presupposizione.
Massime di principio
- Le deliberazioni interne di un ente pubblico (delibere) sono atti preparatori privi di efficacia vincolante sul contenuto negoziale dell'appalto, salvo richiamo espresso nel contratto; quindi non integrano automaticamente obblighi aggiuntivi a carico dell'ente.
- In appello non è necessario presentare un 'progetto alternativo' della sentenza impugnata, ma l'atto di appello deve individuare chiaramente le questioni e fornire argomentazioni specifiche; la gravità dell'omissione va valutata in relazione alla portata della sentenza impugnata.
- Il rinvio per relationem a precedenti è ammissibile solo se la motivazione resta autosufficiente: il giudice che richiama altri provvedimenti deve esporre le ragioni della condivisione in modo tale da rendere comprensibile il ragionamento adottato.
- La presupposizione contrattuale richiede circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti; aspettative di fatto o eventi dipendenti dalla volontà di una parte non integrano la presupposizione.
- La Corte di legittimità annulla per omessa o insufficiente motivazione quando il giudice del merito non risponde o non motiva adeguatamente su fatti storici decisivi (ad es. un profilo autonomo di inadempimento): il giudice d'appello deve trattare e motivare ogni profilo di inadempimento che sia decisivo per la decisione.
- Per ottenere risarcimento per maggiori oneri su appalti pubblici occorre dimostrare l'effettiva violazione di obblighi contrattuali o l'integrazione di obblighi nel contratto; non è sufficiente un'aspettativa derivante da atti preparatori o accordi inespressamente richiamati.
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