Cassazione Civile, Sentenza n. 19404/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la nullità per illiceità o impossibilità dell'oggetto del contratto di fornitura (vendita) di un robot per saldatura e, in subordine, la risoluzione per inadempimento e il risarcimento danni; inoltre chiedeva rimborso dei canoni di leasing e altri danni derivanti dall'inoperatività e dai difetti del macchinario. La resistente contestava la fondatezza delle domande, eccependo difetto di giurisdizione, prescrizione/decadenza, che il bene era stato fornito alla società di leasing e non direttamente all'utilizzatrice, l'inammissibilità di mutatio libelli, e che i rimedi richiesti fossero errati alla luce della disciplina delle azioni per vizi nella vendita e nella locazione finanziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso della Rigato (preliminare e decisivo): ha ritenuto che la questione dell'invalidità della fornitura per violazione di norme imperative sulla sicurezza attiene al contratto di vendita e non può essere liquidata alla stregua del regime della locazione finanziaria. Perciò la sentenza d'appello è annullata (cassata) e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati; i restanti motivi del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale sono assorbiti. La Corte di merito dovrà verificare, tra l'altro, la natura del robot (macchina o 'quasi macchina'), l'effettiva non conformità rispetto alla Direttiva macchine 98/37/CE e le eventuali conseguenze di nullità del contratto di fornitura. Decisione sulle spese di cassazione rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1346 c.c.
Norma sulla impossibilità o illiceità dell'oggetto: se il contratto di fornitura viola norme imperative che impongono caratteristiche dell'oggetto, tale violazione può determinare la nullità del negozio per impossibilità/illiceità dell'oggetto.
art. 1418 c.c.
Richiamato in relazione alla nullità contrattuale: atto giuridico contrario a norme imperative è nullo.
art. 1705 c.c.
Disciplina della locazione finanziaria: rilevanza nello stabilire i rimedi e i soggetti legittimati; la Corte indica che la disciplina della fornitura (vendita) e della locazione finanziaria non sono automaticamente sovrapponibili quando è in gioco la nullità per norme di sicurezza.
art. 1492 c.c.
Regime dei rimedi per i vizi nella vendita (riduzione del prezzo o risoluzione): la Corte d'appello aveva ritenuto che l'azione di eliminazione dei vizi fosse incompatibile con art.1492 nel rapporto mutuabile alla locazione finanziaria; la Cassazione ha però ritenuto preliminarmente necessario verificare la nullità della fornitura, prima di applicare tali limiti.
art. 1494 c.c.
Richiamato nel contesto dei rimedi per i vizi e del risarcimento; la giurisprudenza richiede attenzione alla tipologia di rimedio invocata dal compratore/ utilizzatore.
art. 1218 c.c.
Collegata alla responsabilità da inadempimento e al risarcimento del danno; richiamata nel controricorso incidentale in tema di obbligazioni di risultato del venditore.
art. 22, 23, 24 d.lgs. n. 81/2008
Norme sulla sicurezza sul lavoro: art.23, secondo comma è stata interpretata dalla Corte d'appello come non vietante la locazione finanziaria di macchine non conformi, ma imponendo che i beni dati in leasing siano accompagnati dalle certificazioni richieste. La Cassazione precisa che tale interpretazione non esclude la possibile nullità del contratto di fornitura per violazione di norme di sicurezza.
art. 4 d.lgs. n. 242/1996
Richiamato come precedente normativa assimilata all'art.23 d.lgs.81/2008: non vieta la locazione finanziaria di macchine non conformi ma impone obblighi documentali al concedente.
Direttiva 98/37/CE (Direttiva macchine), art. 4.2
Rilevante per la qualificazione del robot come 'macchina' o 'quasi macchina' e per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza; la Corte di rinvio dovrà accertare se il robot, così come fornito, rientri nella nozione di macchina soggetta alla direttiva e se sia conforme.
art. 378 c.p.c.
Norma procedurale citata relativamente alle memorie illustrative depositate dal P.M. e dalle parti; non decisiva sul merito ma presente nel procedimento.
Massime di principio
- Distinguere sempre il contratto di fornitura (vendita) dalla locazione finanziaria: le norme imperative che impongono caratteristiche dell'oggetto possono rendere nullo il contratto di vendita per illiceità o impossibilità dell'oggetto, mentre la disciplina della locazione finanziaria (art.23 d.lgs.81/2008) non vieta automaticamente la locazione ma impone obblighi documentali al concedente.
- Se il bene fornito non rispetta requisiti essenziali di sicurezza (es. Direttiva macchine), il giudice deve verificare la natura giuridica del rapporto (vendita vs leasing) e la possibilità che la violazione produca nullità della fornitura, non solo responsabilità da inadempimento.
- La qualificazione tecnica del bene è cruciale: accertare se si tratti di 'macchina' o di 'quasi macchina' influisce sulla applicabilità della Direttiva macchine e sulle conseguenze giuridiche.
- Gli accordi transattivi tra utilizzatrice e concedente (leasing) possono incidere sui diritti della prima verso la concedente, ma non necessariamente estinguono o precludono le azioni dirette dell'utilizzatrice o del terzo verso il fornitore quando è in gioco la nullità della fornitura per violazione di norme imperative.
- In caso di vizi del bene, occorre scegliere correttamente il rimedio esperibile: nella vendita i rimedi tipici sono riduzione del prezzo o risoluzione (art.1492); la richiesta di 'eliminazione dei vizi' come esatto adempimento può essere incompatibile in certi contesti. Tuttavia, l'eventuale nullità del contratto per norme imperative può rendere inapplicabile la disciplina dei vizi e imporre rimedi diversi (es. restituzione, risarcimento).
- Dal punto di vista probatorio, è fondamentale produrre documentazione tecnica (perizia, dichiarazioni di conformità, certificazioni, intervenute correzioni) e documenti contabili che dimostrino i costi effettivamente sostenuti e il nesso causale con il difetto (fatture, ordini, preventivi non sono sempre sufficienti per lucro cessante).
- Attenzione alle questioni processuali: la subentro o la cessione di azioni tra concedente e utilizzatrice deve essere chiaramente documentata fin dall'origine per evitare eccezioni di inammissibile mutatio libelli o mancanza di legittimazione a proporre determinate domande.
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