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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19404/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva la nullità per illiceità o impossibilità dell'oggetto del contratto di fornitura (vendita) di un robot per saldatura e, in subordine, la risoluzione per inadempimento e il risarcimento danni; inoltre chiedeva rimborso dei canoni di leasing e altri danni derivanti dall'inoperatività e dai difetti del macchinario. La resistente contestava la fondatezza delle domande, eccependo difetto di giurisdizione, prescrizione/decadenza, che il bene era stato fornito alla società di leasing e non direttamente all'utilizzatrice, l'inammissibilità di mutatio libelli, e che i rimedi richiesti fossero errati alla luce della disciplina delle azioni per vizi nella vendita e nella locazione finanziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso della Rigato (preliminare e decisivo): ha ritenuto che la questione dell'invalidità della fornitura per violazione di norme imperative sulla sicurezza attiene al contratto di vendita e non può essere liquidata alla stregua del regime della locazione finanziaria. Perciò la sentenza d'appello è annullata (cassata) e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati; i restanti motivi del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale sono assorbiti. La Corte di merito dovrà verificare, tra l'altro, la natura del robot (macchina o 'quasi macchina'), l'effettiva non conformità rispetto alla Direttiva macchine 98/37/CE e le eventuali conseguenze di nullità del contratto di fornitura. Decisione sulle spese di cassazione rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    Norma sulla impossibilità o illiceità dell'oggetto: se il contratto di fornitura viola norme imperative che impongono caratteristiche dell'oggetto, tale violazione può determinare la nullità del negozio per impossibilità/illiceità dell'oggetto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità contrattuale: atto giuridico contrario a norme imperative è nullo.

  • art. 1705 c.c.

    Disciplina della locazione finanziaria: rilevanza nello stabilire i rimedi e i soggetti legittimati; la Corte indica che la disciplina della fornitura (vendita) e della locazione finanziaria non sono automaticamente sovrapponibili quando è in gioco la nullità per norme di sicurezza.

  • art. 1492 c.c.

    Regime dei rimedi per i vizi nella vendita (riduzione del prezzo o risoluzione): la Corte d'appello aveva ritenuto che l'azione di eliminazione dei vizi fosse incompatibile con art.1492 nel rapporto mutuabile alla locazione finanziaria; la Cassazione ha però ritenuto preliminarmente necessario verificare la nullità della fornitura, prima di applicare tali limiti.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato nel contesto dei rimedi per i vizi e del risarcimento; la giurisprudenza richiede attenzione alla tipologia di rimedio invocata dal compratore/ utilizzatore.

  • art. 1218 c.c.

    Collegata alla responsabilità da inadempimento e al risarcimento del danno; richiamata nel controricorso incidentale in tema di obbligazioni di risultato del venditore.

  • art. 22, 23, 24 d.lgs. n. 81/2008

    Norme sulla sicurezza sul lavoro: art.23, secondo comma è stata interpretata dalla Corte d'appello come non vietante la locazione finanziaria di macchine non conformi, ma imponendo che i beni dati in leasing siano accompagnati dalle certificazioni richieste. La Cassazione precisa che tale interpretazione non esclude la possibile nullità del contratto di fornitura per violazione di norme di sicurezza.

  • art. 4 d.lgs. n. 242/1996

    Richiamato come precedente normativa assimilata all'art.23 d.lgs.81/2008: non vieta la locazione finanziaria di macchine non conformi ma impone obblighi documentali al concedente.

  • Direttiva 98/37/CE (Direttiva macchine), art. 4.2

    Rilevante per la qualificazione del robot come 'macchina' o 'quasi macchina' e per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza; la Corte di rinvio dovrà accertare se il robot, così come fornito, rientri nella nozione di macchina soggetta alla direttiva e se sia conforme.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale citata relativamente alle memorie illustrative depositate dal P.M. e dalle parti; non decisiva sul merito ma presente nel procedimento.

Massime di principio

  • Distinguere sempre il contratto di fornitura (vendita) dalla locazione finanziaria: le norme imperative che impongono caratteristiche dell'oggetto possono rendere nullo il contratto di vendita per illiceità o impossibilità dell'oggetto, mentre la disciplina della locazione finanziaria (art.23 d.lgs.81/2008) non vieta automaticamente la locazione ma impone obblighi documentali al concedente.
  • Se il bene fornito non rispetta requisiti essenziali di sicurezza (es. Direttiva macchine), il giudice deve verificare la natura giuridica del rapporto (vendita vs leasing) e la possibilità che la violazione produca nullità della fornitura, non solo responsabilità da inadempimento.
  • La qualificazione tecnica del bene è cruciale: accertare se si tratti di 'macchina' o di 'quasi macchina' influisce sulla applicabilità della Direttiva macchine e sulle conseguenze giuridiche.
  • Gli accordi transattivi tra utilizzatrice e concedente (leasing) possono incidere sui diritti della prima verso la concedente, ma non necessariamente estinguono o precludono le azioni dirette dell'utilizzatrice o del terzo verso il fornitore quando è in gioco la nullità della fornitura per violazione di norme imperative.
  • In caso di vizi del bene, occorre scegliere correttamente il rimedio esperibile: nella vendita i rimedi tipici sono riduzione del prezzo o risoluzione (art.1492); la richiesta di 'eliminazione dei vizi' come esatto adempimento può essere incompatibile in certi contesti. Tuttavia, l'eventuale nullità del contratto per norme imperative può rendere inapplicabile la disciplina dei vizi e imporre rimedi diversi (es. restituzione, risarcimento).
  • Dal punto di vista probatorio, è fondamentale produrre documentazione tecnica (perizia, dichiarazioni di conformità, certificazioni, intervenute correzioni) e documenti contabili che dimostrino i costi effettivamente sostenuti e il nesso causale con il difetto (fatture, ordini, preventivi non sono sempre sufficienti per lucro cessante).
  • Attenzione alle questioni processuali: la subentro o la cessione di azioni tra concedente e utilizzatrice deve essere chiaramente documentata fin dall'origine per evitare eccezioni di inammissibile mutatio libelli o mancanza di legittimazione a proporre determinate domande.

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