Cassazione Civile, Sentenza n. 19406/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dal versamento da parte di FG Costruzioni di una somma a titolo di deposito cauzionale (circa euro 234.000/243.000) in relazione a un'offerta per l'acquisto di un immobile. La vendita non si è conclusa per il diniego dell'autorizzazione ministeriale obbligatoria ex art. 210 legge fallimentare (r.d. n. 267/1942). FG ha chiesto la restituzione della cauzione, interessi e il risarcimento dei danni per il mancato guadagno derivante dall'investimento della somma versata. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto solo gli interessi legali su parte della somma dal 18/12/2002 al 7/4/2004; in appello la Corte ha ritenuto che il Consorzio non fosse responsabile (la mancata vendita derivava dal diniego ministeriale), ha ritenuto legittimo il trattenimento della cauzione fino al 7/4/2004 e ha accolto l'appello incidentale del Consorzio, rigettando tutte le domande della FG e condannando la FG alle spese per entrambi i gradi. FG ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi (violazione di norme sulla ripetizione dell'indebito e sulle obbligazioni, vizio di valutazione delle prove, e illegittimità della condanna alle spese a favore del contumace).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendoli infondati: ha condiviso che il versamento della cauzione era una facoltà volontaria dell'offerente e che il diritto alla ripetizione insorse solo dopo il diniego ministeriale; ha inoltre confermato che, in assenza di costituzione in mora o richiesta di restituzione, gli interessi ulteriori non erano dovuti. Il quarto motivo è stato invece accolto: la Cassazione ha cassato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva condannato la ricorrente (FG) alla refusione delle spese del primo grado in favore del Consorzio, perché la liquidazione delle spese a favore di una parte rimasta contumace nel primo grado è illegittima. In ordine alle spese del giudizio di legittimità, la Corte ha compensato per un terzo e ha condannato la ricorrente alla refusione dei residui due terzi. Pertanto la statuizione di merito che dava ragione al Consorzio sulle questioni sostanziali è rimasta confermata; è stata annullata solo la condanna alle spese di primo grado in favore del contumace.
Norme richiamate
r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare)
L'art. 210 (norma richiamata) impone l'autorizzazione ministeriale per la vendita di beni in procedura; il diniego di tale autorizzazione è stato ritenuto decisivo e vincolante, escludendo responsabilità della procedura/Consorzio per la mancata conclusione della vendita.
art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito)
La Corte interpreta che il decorso degli interessi sulla somma oggetto di ripetizione non comincia necessariamente dalla domanda giudiziale ma può decorrere da atti stragiudiziali che costituiscano vera e propria costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.; in mancanza di tale atto, gli interessi non decorrono automaticamente.
art. 1219 c.c. (costituzione in mora)
La norma è stata richiamata per precisare che la "domanda" ai fini degli interessi include anche atti stragiudiziali che costituiscano costituzione in mora; qui non essendovi stata alcuna richiesta o costituzione in mora la decorrenza degli interessi non è stata anticipata.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
Applicata per affermare che la statuizione con cui si condanna alle spese una parte vittoriosa che nel primo grado è rimasta contumace va cassata senza rinvio, essendo manifestamente illegittima una condanna alle spese in favore del contumace che non ha sopportato il relativo onere.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso (sull'illegittimità della liquidazione delle spese a favore del contumace); la Corte, pur non facendo un'applicazione formale isolata dell'art. 91, accoglie la censura con base giurisprudenziale consolidata che vieta la condanna alle spese a favore della parte contumace.
artt. 1223, 1224, 1225 c.c. e art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale e danno)
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la responsabilità del Consorzio e il diritto al risarcimento dei danni; la Corte però ha ritenuto che non sussistesse comportamento illecito imputabile al Consorzio, posto che la mancata vendita derivava da un atto autoritativo esterno (diniego ministeriale) e che il versamento della cauzione era facoltà dell'offerente.
Massime di principio
- Se il versamento di una cauzione è facoltativo (non imposto dal bando), il suo trattenimento nella procedura fino alla definizione della pendenza autorizzativa non costituisce automaticamente illecito; il diritto alla ripetizione nasce solo quando viene meno la causa del versamento (es. diniego dell'autorizzazione).
- Per ottenere interessi sulla somma restituita per indebito, non basta la pronuncia che confermi il diritto alla ripetizione: gli interessi decorrono dalla data della "domanda" intesa anche come atto stragiudiziale idoneo a costituire in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.; in mancanza di tale atto, gli interessi non sono dovuti prima della effettiva messa a disposizione della somma.
- La responsabilità per danni contrattuali richiede la prova di un comportamento illecito o di inadempimento imputabile alla controparte; l'intervento di un provvedimento autoritativo esterno che impedisca la vendita può escludere tale responsabilità.
- Non è ammissibile che una parte vittoriosa in appello ottenga la condanna alle spese riferite al primo grado se in quel primo grado la stessa era rimasta contumace: tale statuizione è illegittima e la Cassazione la cassa senza rinvio (art. 382, comma 3, c.p.c.).
- In contenziosi analoghi, chi chiede la restituzione di somme versate indebitamente dovrebbe tempestivamente effettuare una richiesta formale di restituzione o una costituzione in mora per far decorrere gli interessi dalla data desiderata; in assenza di questa attività, il periodo da cui far decorrere gli interessi può essere limitato alla data in cui la somma è stata effettivamente messa a disposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19341/2025 del 14/07/2025
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19344/2025 del 14/07/2025
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19346/2025 del 14/07/2025
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19347/2025 del 14/07/2025
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19404/2025 del 14/07/2025
- Sentenza civile · 14 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 19411/2025 del 14/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →