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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19344/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Consorzio ha agito per ottenere il pagamento di somme dovute a titolo di residui crediti, oneri aggiuntivi e danni per inadempimenti relativi a un appalto a trattativa privata (1-8-1983) per "Acquisizione dati da moduli vari". In primo grado il Tribunale di Roma aveva riconosciuto un danno (equivalente a €1.000.000) ritenendo che l'INPS non avesse rispettato la natura di "appalto aperto" integrato dalle deliberazioni n.59 e n.117/1982, non avesse garantito i flussi di lavoro concordati e non avesse fornito materiale immediatamente utilizzabile, aggravando gli oneri del Consorzio. La Corte d'Appello ha riformato parzialmente: ha escluso che le delibere (e l'accordo ministeriale) integrassero il contenuto del contratto o obbligassero l'INPS ad assegnare l'intero volume di lavoro, richiamando propri precedenti confermati dalla Cassazione; ha però omesso di motivare adeguatamente la censura relativa al diverso profilo di inadempimento consistente nella modalità di consegna e nella qualità del materiale (cioè la mancata immissione immediata dei documenti nel ciclo di trattamento), che il Tribunale aveva invece ritenuto risarcibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso (in particolare su ammissibilità dell'appello, legittimità del richiamo per relationem ai precedenti, inesistenza di collegamento negoziale fra delibere e contratto, inapplicabilità della presupposizione come dedotta), ma ha accolto il sesto motivo: ha ritenuto che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente motivato l'esclusione dell'inadempimento dell'INPS relativo alle modalità e alla qualità della consegna dei documenti (cioè se l'INPS avesse posto il Consorzio nelle condizioni di immettere immediatamente i materiali nel ciclo di trattamento). Per tale profilo la sentenza di appello è cassata e la causa è rinviata al giudice d'appello per nuovo esame e decisione, con applicazione dei principi esposti dalla Cassazione. Sono inoltre regolate le spese del giudizio di legittimità secondo quanto disposto nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. co. 1 nn. 3,4,5

    Fondamento dei motivi di cassazione: il ricorso ha dedotto vizi di motivazione, omesso esame e violazione di norme processuali; la Corte ha valutato i profili di nullità, omessa motivazione e insufficienza argomentativa alla luce dell'attuale formulazione dell'art.360.

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Regole sull'indicazione dei punti della sentenza censurati in appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che precisa il grado di specificità richiesto nell'atto di appello e ha ritenuto ammissibile l'appello dell'INPS.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Rinvio per relationem a precedenti: la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo a un precedente quando la motivazione resta autosufficiente e riproduce i contenuti mutuati, ma ha escluso che la motivazione possa essere vagamente per relationem senza esposizione delle ragioni.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Principio della motivazione delle decisioni civili; la Corte ha applicato il requisito minimo costituzionale di motivazione e ha cassato la sentenza d'appello per motivazione inesistente su un profilo determinante (modalità di consegna dei materiali).

  • art. 111 Cost.

    Richiesta di una motivazione giurisdizionale conforme al minimo costituzionale; evocata per valutare se la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente.

  • artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ.

    Norme sull'interpretazione dei contratti; il ricorrente le invocava per sostenere la ricostruzione unitaria degli atti (delibere, accordi, contratto), ma la Corte ha ribadito che le delibere propedeutiche dell'ente non vincolano l'interpretazione del contratto salvo esplicito richiamo.

  • art. 1987 cod. civ.

    Richiesto dal ricorrente in relazione all'obbligazione di eseguire il contratto di appalto e alle aspettative sul volume di lavoro; la Corte ha escluso che le delibere amministrative generassero obbligazioni integrative non richiamate nel contratto.

  • art. 1355 cod. civ.

    Richiamato in relazione alle prove e alla dimostrazione dell'esistenza di obblighi contrattuali; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio e i limiti del collegamento negoziale non fossero soddisfatti.

Massime di principio

  • L'appello deve individuare con sufficiente specificità le parti della decisione contestate e le ragioni della censura, ma non è necessario presentare un 'progetto' completo di sentenza alternativa: è sufficiente una critica fondata e percepibile dal giudice d'appello.
  • Il richiamo 'per relationem' a precedenti è legittimo solo se la motivazione rimane autosufficiente: la sentenza appellata deve riprodurre i contenuti rilevanti del precedente e spiegare perché li condivide, altrimenti il rinvio può determinare vizio di motivazione.
  • Le deliberazioni e gli atti interni di un ente pubblico (delibere preparatorie) sono, di regola, atti meramente prodromici alla formazione della volontà ed hanno valore interpretativo del contratto solo se espressamente richiamate nel contratto stesso; non possono automaticamente integrare obblighi contrattuali.
  • La 'presupposizione' contrattuale richiede condizioni stringenti: deve essere comune alle parti, rappresentata come certa e consistere in un fatto oggettivo indipendente dalla volontà delle parti; eventi dipendenti dalla volontà di una parte non costituiscono presupposizione.
  • L'omessa o insoddisfacente motivazione su un fatto storico decisivo (es. un profilo specifico di inadempimento) integra motivo di cassazione per violazione dell'obbligo di motivazione: in tali casi la sentenza può essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame.
  • Per evitare controversie analoghe, chi stipula contratti con la P.A. deve prevedere per iscritto, nel testo contrattuale, ogni impegno rilevante (es. volumi minimi, modalità di consegna, qualità del materiale); le parti che si affidano a accordi o deliberazioni preparatorie dovrebbero esplicitarne l'incorporazione nel contratto.
  • In sede di difesa è utile documentare e contestare separatamente i diversi profili di inadempimento (quantitativo, qualitativo, modalità operative) e richiedere che ciascun profilo sia analiticamente motivato dal giudice, per preservare questioni di diritto in sede di legittimità.

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