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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21907/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova (durata fissata in mesi sei) per vizio di motivazione e violazione di legge: il ricorrente lamentava che l'ordinanza non motivava adeguatamente la scelta della durata della sospensione, dato che il programma di trattamento non indicava la durata e quindi la determinazione avrebbe dovuto essere parametrata ai criteri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito, che ha richiamato la consistenza del fatto e l'intensità del dolo (criteri previsti dall'art. 133 c.p.) in rapporto all'idoneità del programma di trattamento, e ha confermato la sospensione con messa alla prova per sei mesi. Inoltre la Corte ha enunciato principi interpretativi: se il programma elaborato dall'UEPE e condiviso con l'imputato contiene la durata, il richiamo alla congruità del programma può soddisfare l'onere motivazionale; se invece il programma non indica la durata il giudice deve fornire una motivazione specifica, tanto più articolata quanto maggiore è lo scostamento dalla durata minima.

Norme richiamate

  • art. 464-bis c.p.p.

    deve essere allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), ovvero la richiesta di elaborazione di detto programma

    Il programma di trattamento è documento essenziale che deve indicare modalità di reinserimento, prescrizioni comportamentali, impegni riparatori e lavoro di pubblica utilità; se tempestivamente non redatto va allegata la richiesta della sua elaborazione

  • art. 464-quater c.p.p., comma 3

    la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati

    La valutazione di ammissione è rimessa al giudice che deve applicare i parametri di cui all'art. 133 c.p. per giudicare l'idoneità del programma e la prognosi di non recidiva

  • art. 168-bis c.p.

    la concessione della messa alla prova sia subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità

    Il lavoro di pubblica utilità è componente obbligatoria del trattamento, con caratteristiche minime (durata non inferiore a dieci giorni, max otto ore giornaliere) e deve essere calibrato sulle attitudini dell'imputato

  • art. 464-quater c.p.p., comma 5

    la durata della sospensione non può essere superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva... e non può essere superiore a un anno per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria

    Stabilisce i limiti massimi temporali della sospensione con messa alla prova; tali limiti fungono da riferimento anche per la durata massima del lavoro di pubblica utilità quando non diversamente determinata

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri (gravità del fatto, entità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado di colpa, circostanze personali e necessità di risocializzazione) che il giudice deve utilizzare per parametrizzare la durata e l'intensità del trattamento

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 91/2018

    Ha riconosciuto la natura ibrida e in parte afflittiva della messa alla prova, sottolineando la necessità di personalizzare il programma e l'importanza della valutazione giudiziale sull'idoneità del trattamento e sulla prognosi di non recidiva

Massime di principio

  • La determinazione della durata della messa alla prova deve rispettare i limiti di legge (max 2 anni o 1 anno a seconda del reato) e va parametrata ai criteri dell'art. 133 c.p. (gravità, danno, intensità del dolo/colpa, condizioni personali).
  • Se il programma di trattamento redatto dall'UEPE e condiviso con l'imputato indica la durata, il giudice può soddisfare l'onere motivazionale con un richiamo alla congruità del programma; il richiamo è ragionevole perché il programma è frutto di intesa tecnica.
  • Se il programma non indica la durata, il giudice è obbligato a motivare specificamente la scelta temporale: la motivazione deve essere più dettagliata quanto maggiore è lo scostamento dalla durata minima prevista (10 giorni).
  • La presenza del lavoro di pubblica utilità è un elemento sanzionatorio imprescindibile della messa alla prova e richiede quantificazione compatibile con limiti giornalieri e complessivi; la sua durata minima è di dieci giorni e la giornaliera non può superare otto ore.
  • La misura della durata della messa alla prova segue la logica della dosimetria della pena: più la durata si avvicina al minimo, meno stringente è l'onere motivazionale; più ci si allontana dal minimo o si tende al massimo, più dettagliata deve essere la motivazione.
  • In caso di reati connessi o di precedente messa alla prova, il giudice deve effettuare una nuova valutazione dell'idoneità del programma e della prognosi tenendo conto del percorso già compiuto e dell'esito precedente, rispettando comunque i limiti complessivi di legge.

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