Sentenza n. 5963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della revisione dei prezzi per il periodo di proroga del contratto di servizi di pulizia e multiservizi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)
Prevale il privato
La controversia
Il raggruppamento temporaneo, originario affidatario del servizio per il periodo ottobre 2012-settembre 2018, aveva proseguito l'esecuzione dopo la scadenza naturale mediante proroghe annuali richieste dall'amministrazione nelle more della gara Consip. L'impresa aveva chiesto la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 4 del capitolato, facendo riferimento all'incremento dell'indice FOI. L'amministrazione aveva negato la revisione, ritenendo rilevanti soltanto le proroghe previste originariamente dagli atti di gara. Il TAR aveva respinto il ricorso qualificando le prosecuzioni annuali come rinnovi, fondati su rinnovate manifestazioni di volontà e, secondo il primo giudice, anche su modifiche dell'oggetto o del corrispettivo. In appello l'impresa ha dedotto l'erronea qualificazione dei rapporti come rinnovi anziché proroghe, la violazione dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 4 del capitolato, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, errore sui presupposti, travisamento e contraddittorietà. Ha inoltre censurato la violazione dell'art. 73 c.p.a. e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che il TAR avesse consentito un'inammissibile integrazione postuma della motivazione del diniego attraverso le difese processuali dell'amministrazione.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha qualificato le prosecuzioni annuali come proroghe contrattuali, non come rinnovi, rinegoziazioni o procedure ponte. Ha attribuito rilievo decisivo alla qualificazione espressa contenuta nelle richieste dell'amministrazione, nelle delibere direttoriali e nella clausola di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della nuova gara Consip. La proroga spostava soltanto in avanti la scadenza del rapporto, lasciandolo regolato dalla fonte originaria; non risultava quindi una nuova negoziazione incompatibile con la revisione prezzi. È stata riaffermata l'applicabilità dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 4 del capitolato. Tuttavia, il compenso revisionale dovrà essere determinato dal RUP sulla base dell'istruttoria e potrà riferirsi soltanto al periodo dal 1° gennaio 2022, in conformità alla richiesta presentata entro il termine contrattuale di 90 giorni dall'inizio del nuovo periodo; non potrà invece retroagire al quadriennio 2018-2021. In riforma della sentenza impugnata, è stato accolto il ricorso di primo grado e sono stati annullati i provvedimenti impugnati. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
La revisione dei prezzi è applicabile al contratto di servizi anche durante una mera proroga contrattuale, quando il rapporto resta regolato dalla fonte originaria; non opera invece in caso di rinnovo, che comporta una nuova negoziazione.
art. 4 del Capitolato speciale di appalto
La clausola contrattuale disciplina le condizioni della revisione prezzi e impone che l'aggiornamento sia richiesto entro 90 giorni dall'inizio di ogni nuovo periodo contrattuale; tale termine limita la decorrenza del riconoscimento revisionale.
La disposizione è richiamata in relazione allo scambio di memorie e alla dedotta integrazione postuma della motivazione, ma la decisione non fonda su tale censura autonoma una distinta statuizione.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del diniego e al divieto di integrazione postuma, senza una distinta statuizione conclusiva su tale profilo.
Massime di principio
- La proroga contrattuale di un appalto pubblico si configura quando viene differita la scadenza finale del rapporto senza modificare la fonte originaria e le condizioni sostanziali del contratto; il rinnovo, invece, presuppone una nuova negoziazione e un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.
- La qualificazione di una prosecuzione del rapporto come proroga può essere desunta dalle espressioni utilizzate negli atti dell'amministrazione e dalle clausole che prevedono la risoluzione anticipata all'aggiudicazione della nuova gara, elementi incompatibili con la configurazione di un nuovo affidamento autonomo quando confermano la continuità del rapporto originario.
- La clausola di revisione prezzi opera anche durante la proroga di un contratto pubblico, poiché la proroga sposta soltanto in avanti la scadenza mentre lascia il rapporto regolato dalla fonte originaria; essa non opera automaticamente in caso di rinnovo, caratterizzato da una nuova negoziazione.
- Il riconoscimento della revisione prezzi è soggetto alle condizioni e ai termini previsti dalla disciplina contrattuale; quando la richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio del nuovo periodo contrattuale, il beneficio non può retroagire oltre il periodo cui la richiesta tempestiva si riferisce.
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