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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24499/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità e sul diniego delle attenuanti generiche è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità penale per il reato contestato ex artt. 110 e 707 c.p. e aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Con il primo motivo contestava la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma la censura veniva ritenuta inammissibile perché meramente riproduttiva delle doglianze già svolte in appello e già disattese, priva di specificità e di reale confronto critico con la decisione di merito. Con il secondo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche; anche questa doglianza veniva reputata non consentita in cassazione e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito era immune da illogicità evidenti e faceva riferimento alla personalità dell'imputata quale elemento ritenuto decisivo.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 707 c.p.

    La responsabilità era stata affermata in concorso di persone per la fattispecie di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli; la Corte richiama il concetto di possesso ex art. 707 c.p. come qualsiasi disponibilità diretta della cosa idonea a consentirne un sollecito uso concreto, senza necessità di attualità o imminenza dell'uso.

  • art. 707 c.p.

    Il possesso richiesto dalla norma è integrato da ogni forma di disponibilità diretta della cosa da cui derivi la possibilità di un uso concreto e rapido; non occorre che l'uso sia attuale o imminente.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifico confronto critico, le stesse doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza impugnata non è censurabile in cassazione quando la critica non individui reali vizi di logicità o specificità, ma si risolva in una mera reiterazione di tesi già esaminate.
  • Ai fini del reato previsto dall'art. 707 c.p., il possesso rilevante è integrato da qualunque disponibilità diretta del bene che consenta un pronto utilizzo concreto; non è necessario che l'uso sia immediato o imminente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi per escluderle, senza dover confutare singolarmente tutte le allegazioni difensive.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio o sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile in cassazione se si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito senza evidenziare manifeste illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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