Cassazione Civile, Ordinanza n. 35634/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato. Non ha pronunciato sulle spese, poiché la parte resistente non ha svolto effettiva attività difensiva. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come inserito dalla L. n. 228/2012.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di L'Aquila che aveva deciso sulla sua domanda; dall'ordinanza emerge però che, in sede di legittimità, non ha depositato copia della sentenza/decreto impugnato, e tale omissione è stata ritenuta decisiva. Il Ministero si è costituito solo formalmente senza svolgere difese. La Corte ha rilevato che il mancato deposito del provvedimento impugnato, in copia autentica, integra causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Norme richiamate
Il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato è un adempimento necessario; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
In caso di declaratoria di improcedibilità, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato è un onere processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
- La declaratoria di improcedibilità preclude l'esame del merito, anche quando la parte resistente non svolga difese sostanziali.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, può trovare applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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