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Sentenza

Sentenza n. 13035/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento 1. del provvedimento di Sport e Salute S.p.A. del 12.03.2026, comunicato alla ricorrente in pari data, con cui il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, Ing. Giuseppe Di Gregorio, ha disposto l’esclusione della società Gamma Tecno Hub S.r.l. dai lotti 2 (CIG B9C3B50EB0) e 3 (CIG B9C3B51F83) della “procedura di gara telematica aperta per l’affidamento, in regime di accordo quadro, suddivisa in tre lotti, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio di allestimenti temporanei per eventi, non esclusivamente di carattere sportivo, da eseguirsi su tutto il territorio nazionale”; 2. del provvedimento di Sport e Salute S.p.A. del 26.03.2026, comunicato alla ricorrente in pari data, con cui il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, Ing. Giuseppe Di Gregorio, ha disposto l’esclusione della società Gamma Tecno Hub S.r.l. dal lotto 1 (CIG B9C3B4FDDD) della “procedura di gara telematica aperta per l’affidamento, in regime di accordo quadro, suddivisa in tre lotti, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio di allestimenti temporanei per eventi, non esclusivamente di carattere sportivo, da eseguirsi su tutto il territorio nazionale” (all.2); 3. della nota del 18.03.2026 con cui il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, Ing. Giuseppe Di Gregorio, ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti avanzata dalla Gamma Tecno Hub S.r.l. in riferimento all’esclusione dal lotto 2 e 3; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla procedura di gara e, per l’effetto, a conseguire l’aggiudicazione dei lotti per i quali risulterà utilmente collocata in graduatoria, nei limiti previsti dalla lex specialis e, in particolare, nel limite massimo di due lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, nonché, ove medio tempore intervenuta l’aggiudicazione e/o la stipula dei contratti in favore delle controinteressate HENOTO S.p.A., seconda classificata nei tre lotti della procedura di gara, e/o del RTI composto da BOTW S.r.l. (mandataria) e da PUBBLILASER S.r.l. (mandante), terzo classificato, o di qualunque altro operatore economico partecipante alla procedura di gara, nei tre lotti della procedura di gara, per l’annullamento delle aggiudicazioni e/o per la declaratoria di inefficacia dei relativi contratti eventualmente stipulati e per il conseguente diritto della ricorrente a subentrare nei medesimi, sempre nei limiti dei lotti effettivamente aggiudicabili;

Giustizia amministrativa202604400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: distinti provvedimenti di esclusione dai lotti 2 e 3 e dal lotto 1 di una procedura aperta telematica per l'affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di noleggio di allestimenti temporanei; nota di riscontro all'istanza di accesso e, con motivi aggiunti, comunicazione di non aggiudicazione del lotto 3

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente partecipava a una procedura aperta suddivisa in tre lotti e impugnava cumulativamente i provvedimenti con cui era stata esclusa dai lotti 2 e 3, perché uno o più prezzi unitari dell'offerta economica erano superiori ai prezzi posti a base di gara, e dal lotto 1, perché alcuni prezzi indicati non erano riferiti alle unità o quantità cui si riferivano i prezzi unitari della lex specialis. Deduceva violazione di legge, eccesso di potere, erronea interpretazione della lex specialis e violazione dei principi in materia di contratti pubblici. Con motivi aggiunti impugnava inoltre la comunicazione di non aggiudicazione del lotto 3. La resistente eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso. Il giudice ha esaminato d'ufficio la correttezza del cumulo oggettivo, rilevando che le impugnazioni riguardavano provvedimenti distinti e censure diverse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità delle esclusioni. Nel rito degli appalti, l'art. 120, comma 13, c.p.a. consente l'impugnazione cumulativa quando, in caso di offerte per più lotti, siano dedotti identici motivi contro lo stesso atto. Nel caso concreto mancavano entrambi i presupposti: gli atti di esclusione erano separati e fondati su motivazioni differenti. Per i lotti 2 e 3 l'esclusione dipendeva dall'offerta di prezzi unitari superiori alla base di gara; per il lotto 1 dipendeva dalla confusione tra prezzo unitario e valore complessivo dei beni. I lotti costituivano, sostanzialmente, gare distinte e non erano state dedotte censure riferibili a segmenti procedurali comuni, idonee a incidere unitariamente sulle relative aggiudicazioni. Mancavano quindi identità di atto, identità delle censure, identità di causa petendi e un petitum unitariamente riferibile alle medesime ragioni caducatorie. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 13, c.p.a.

    nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto

    Nel rito speciale degli appalti il ricorso cumulativo per più lotti è ammissibile soltanto quando le censure siano identiche e riguardino lo stesso atto; la mera appartenenza dei lotti alla medesima procedura non è sufficiente.

  • art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023

    È la base normativa indicata per l'affidamento mediante accordo quadro della procedura suddivisa in tre lotti; non costituisce la ratio della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 90, comma 1, lettera a), d.lgs. 36/2023

    È richiamato nella comunicazione di non aggiudicazione del lotto 3 impugnata con motivi aggiunti; la sentenza non ne esamina il merito.

Massime di principio

  • Nel rito speciale degli appalti, quando un operatore presenta offerte per più lotti, il ricorso cumulativo è ammissibile solo se impugna lo stesso atto deducendo identici motivi; l'autonoma impugnazione di provvedimenti di esclusione distinti, fondati su motivazioni differenti, non può essere sostituita da un unico ricorso cumulativo.
  • La suddivisione di una procedura di gara in più lotti non elimina, ai fini processuali, l'autonomia dei singoli segmenti di gara: in assenza di censure riferibili a elementi o fasi comuni, ciascun lotto deve essere considerato sostanzialmente come una gara distinta.
  • La connessione procedimentale derivante dall'inserimento di più lotti nella medesima procedura non basta a legittimare il cumulo oggettivo quando manchino identità dell'atto impugnato, identità delle censure, identità della causa petendi e un petitum fondato sulle medesime ragioni caducatorie.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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