Cassazione Penale, Ordinanza n. 24144/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto preclusa la doglianza perché non proposta come motivo di appello e comunque diretta a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività vietata in sede di legittimità. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze, deducendo un unico motivo: sosteneva che il fatto a lei ascritto dovesse essere riqualificato come furto ex art. 624 c.p. e, conseguentemente, che il reato dovesse essere dichiarato estinto per prescrizione. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non risultava essere stata specificamente dedotta in appello e che, pertanto, era preclusa in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, la richiesta di derubricazione da ricettazione a furto imponeva una rivalutazione in fatto non consentita alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come fattispecie di furto invocata dalla ricorrente in sede di derubricazione.
Richiamato come fattispecie originariamente contestata; la ricorrente chiedeva di escluderla in favore del furto.
La Corte lo interpreta nel senso che non sono deducibili in cassazione questioni non previamente devolute con l'appello, a pena di inammissibilità.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere proposta per la prima volta una censura che non sia stata specificamente dedotta con l'atto di appello, quando la legge la prevede come condizione di ammissibilità del ricorso.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto è inammissibile se, per essere accolta, richiede una nuova valutazione delle risultanze probatorie e una diversa ricostruzione storica dei fatti, attività riservate al giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito mediante una rivalutazione alternativa, ancorché logicamente sostenibile, degli elementi acquisiti.
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