Cassazione Civile, Ordinanza n. 20038/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di appalto stipulato nel 2007 tra una impresa edile e la committente. L'impresa aveva ottenuto in via monitoria il pagamento di somme per opere eseguite; successivamente, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva riconosciuto il credito dell'appaltatrice. In appello, però, il giudice aveva dichiarato la competenza degli arbitri in base alla clausola compromissoria e aveva revocato il decreto ingiuntivo, disponendo la restituzione delle somme pagate in esecuzione. Dopo la conferma in sede di regolamento di competenza, l'impresa aveva attivato il procedimento arbitrale, chiedendo l'accertamento del valore delle opere e del corrispettivo dovuto. Il lodo aveva ritenuto tempestiva e valida la riassunzione, aveva escluso la prescrizione e aveva determinato un importo dovuto inferiore ai pagamenti già eseguiti, statuendo anche l'obbligo restitutorio per l'eccedenza. La committente ha impugnato il lodo con quattordici motivi davanti alla Corte d'appello e, rimasto il rigetto, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: a) nullità della motivazione per relationem e contraddittorietà del lodo; b) omessa o inesistente notificazione dell'atto di riassunzione in arbitrato; c) tardività della riassunzione, sostenendo che il termine trimestrale decorresse dalla comunicazione della sentenza d'appello del 2020 e non dalla successiva ordinanza della Cassazione; d) conseguente estinzione del giudizio e perdita degli effetti interruttivi e conservativi della domanda monitoria, con maturazione della prescrizione del credito. Ha inoltre denunciato violazioni delle norme sul contraddittorio, sulle notificazioni, sulla riassunzione e sulla terzietà del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, tutti i motivi perché la riassunzione davanti agli arbitri era stata tempestiva: il termine ex art. 50 c.p.c. decorreva dalla comunicazione dell'ordinanza della Cassazione che aveva deciso sul regolamento di competenza, e non dalla comunicazione della precedente sentenza d'appello declinatoria della competenza. Ha inoltre escluso che la notificazione dell'atto di riassunzione fosse inesistente: la notifica era stata eseguita nell'ambito del procedimento arbitrale da soggetto qualificato e aveva comunque consentito la conoscenza dell'atto e l'instaurazione del contraddittorio; al più si trattava di una nullità, poi sanata dalla costituzione della committente. Di conseguenza, non vi era estinzione del giudizio né prescrizione del credito dell'appaltatore, perché gli effetti interruttivi della domanda iniziale si erano conservati. È stata anche esclusa la denunciata contraddittorietà/apparenza della motivazione del lodo, reputando la motivazione della Corte d'appello chiara e sufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione ex art. 645 c.p.c.
Richiamato solo quale base del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da cui è scaturita la lite.
termine per la riassunzione
Il termine trimestrale per la riassunzione decorre dalla comunicazione della sentenza che dichiara l'incompetenza, ovvero, se del caso, dalla notificazione; nel caso di pronuncia della Cassazione sul regolamento di competenza, il termine decorre dalla comunicazione dell'ordinanza della Cassazione che decide sulla competenza arbitrale.
nei rapporti tra arbitrato e processo
La norma è stata letta nel senso che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. riguarda il caso in cui siano gli arbitri a declinare la competenza in favore del giudice ordinario; non opera invece quando sia il giudice ordinario, o la Cassazione, a dichiarare la competenza arbitrale.
La tempestiva riassunzione conserva l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione prodotto dalla domanda originaria.
La tempestiva riassunzione conserva anche l'effetto interruttivo permanente della prescrizione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio; la censura è stata disattesa perché il contraddittorio risultava pienamente attuato.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del giusto processo e della terzietà/imparzialità; la Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La violazione denunciata è stata esclusa in quanto la notificazione non era inesistente, ma eventualmente solo nulla e comunque sanata.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni; la Corte non ha ravvisato invalidità idonea a travolgere il procedimento.
Richiamato in relazione all'asserita estinzione del giudizio; la Corte ha escluso i presupposti dell'estinzione.
Richiamato dalla ricorrente; non è stata ravvisata alcuna nullità idonea a incidere sulla validità della riassunzione.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla notifica e sul suo regime.
La nullità della notificazione è stata considerata sanata dalla costituzione della parte destinataria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura relativa alla motivazione per relationem è stata respinta: la motivazione della decisione impugnata è stata ritenuta chiara e sufficiente.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norme processuali invocate come parametro dei motivi di ricorso; tutti i motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte territoriale aveva escluso la dedotta violazione del lodo rispetto alla clausola compromissoria; la Cassazione ha condiviso l'impostazione.
Norma richiamata quale base dell'impugnazione del lodo arbitrale proposta davanti alla Corte d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel rapporto tra giudizio ordinario e arbitrato, quando sia il giudice ordinario a dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri, la riassunzione davanti al collegio arbitrale deve avvenire nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., decorrente dalla comunicazione del provvedimento che definisce la questione di competenza, ivi compresa l'ordinanza della Cassazione resa sul regolamento di competenza.
- La riassunzione tempestiva davanti agli arbitri conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, inclusi l'effetto interruttivo istantaneo e quello permanente della prescrizione.
- Ai fini della validità della notificazione, non ogni difformità dal modello legale integra inesistenza: l'inesistenza ricorre solo quando manchino gli elementi essenziali dell'atto notificatorio; negli altri casi si è in presenza di nullità sanabile, specie se il destinatario si costituisce e il contraddittorio è comunque garantito.
- La notificazione dell'atto di riassunzione può ritenersi idonea quando sia comunque riconoscibile come trasmissione dell'atto a cura di soggetto qualificato e quando abbia raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza della controparte, senza vulnus del diritto di difesa.
- La clausola compromissoria formulata in termini ampi può ricomprendere anche le controversie relative alla restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al corrispettivo ritenuto dovuto nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale.
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