Cassazione Penale, Sentenza n. 2538/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio della motivazione per mera apparenza e mancanza di individuazione della documentazione che avrebbe giustificato la condanna; 2) mancata indicazione dei criteri di valutazione della prova e possibile spostamento dell'onere della prova sul difensore; 3) vizio di interpretazione dei fatti: non è chiaro se si contestasse l'ingresso o lo stazionamento illegale e i testimoni avrebbero riferito solo dell'impossibilità dell'imputato di esibire il titolo al momento del controllo, non della sua assenza assoluta; 4) i verbalizzanti non avrebbero verificato l'eventuale esistenza di un provvedimento di respingimento alla frontiera, che, se presente, escluderebbe il reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, in parte, i primi due motivi connessi: ha rilevato la mera apparenza della motivazione della sentenza del Giudice di pace perché mancava la ricostruzione della prova testimoniale e non era identificata la documentazione citata in sentenza, con ignoranza dei limiti di utilizzabilità in dibattimento dei verbali di indagine. Il ricorso è stato accolto, gli altri motivi sono stati assorbiti e la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere in diversa persona fisica. Data decisione: 25/11/2021.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sanzionatoria in materia di ingresso e soggiorno illegale dello straniero: è il titolo di reato contestato nella sentenza impugnata
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
"la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata"
Richiede che la sentenza contenga la motivazione, l'indicazione delle prove e dei criteri di valutazione adottati; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia assolto a questi obblighi minimi
Sez. U, n. 36747 del 28/5/2003 (Torcasio)
"ciò che caratterizza quest'ultima è la sua genesi strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto alla vicenda processuale"
Sottolinea i limiti di utilizzabilità in dibattimento dei verbali di indagine e distingue la prova documentale dotata di autonomia; la Corte ha richiamato questo principio per criticare l'uso indifferenziato dei verbali
Sez. 6, n. 14407 del 26/2/2009 (Pasquali)
Precisazione giurisprudenziale che una motivazione anche sintetica è ammessa purché poggi su un substrato dimostrativo chiaramente enunciato; la sentenza impugnata non raggiungeva tale standard
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve indicare chiaramente le prove utilizzate e i criteri di valutazione: l'assenza di tale indicazione può determinare l'annullamento in Cassazione.
- I verbali di indagine redatti da pubblici ufficiali hanno limiti di utilizzabilità nel dibattimento e non possono sostituire una valutazione probatoria esplicitata in sentenza senza adeguata spiegazione.
- Non è ammissibile spostare l'onere della prova sull'imputato: la mancanza di elementi a discarico non può essere trattata come prova automatica di responsabilità senza che il giudice espliciti come ha valutato le prove a favore e contro.
- La semplice incapacità dell'imputato a esibire il titolo al momento del controllo non equivale automaticamente alla prova dell'assenza del permesso di soggiorno; il giudice deve verificare e motivare in proposito.
- Se esistono omissioni significative nella motivazione (anche se la motivazione può essere sintetica), la Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare per nuovo giudizio affinché il giudice di merito ricostruisca compiutamente il materiale probatorio.
- In casi di questioni formali/procedurali (es. verifica di provvedimenti di respingimento), il giudice di merito deve accertare ed esplicitare tali circostanze, che possono incidere sull'idoneità del fatto a costituire reato.
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