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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34353/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva riformato le pronunce di primo grado rideterminando le pene: Ferrara ha denunciato vizi di motivazione e contestato la qualificazione del fatto (sostiene che si sarebbe trattato di tentato furto/rapina impropria e ha contestato la sua responsabilità come mero passeggero non attivo, nonché la valutazione della recidiva); De Simone ha denunciato l'omessa applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) nella determinazione della pena complessiva in presenza di continuazione; Capone ha contestato la modalità di applicazione degli aumenti per resistenza a più pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 81 c.p., sostenendo che la violenza sia rivolta unitariamente alla pattuglia e non a pubblici ufficiali distinti, e ha contestato la individuazione del reato-base e la sovrapposizione con le lesioni già contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e li ha respinti: il ricorso di Ferrara è stato ritenuto inammissibile per aspecificità di alcune censure e manifestamente infondato quanto ai profili di fatto (la Corte ha ritenuto provata la partecipazione attiva di Ferrara, anche per lo spargimento dei chiodi e la fuga); il ricorso di De Simone è ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva ridotto le pene dei reati satellite già calcolate al netto della riduzione ex art. 442 c.p.p.; il ricorso di Capone è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza ammette il cumulo formale ex art. 81 c.p. quando la violenza è rivolta ad opporsi a più pubblici ufficiali nel medesimo contesto e la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e la distinzione fra resistenza e lesioni. Sono confermate le statuizioni penali e di condanna; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e sono stati condannati al versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di una somma a titolo di contribuzione per l'inammissibilità dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La resistenza a pubblico ufficiale è considerata reato contro la pubblica amministrazione ma tutela anche il singolo pubblico ufficiale; integra il reato la condotta idonea a ostacolare l'atto d'ufficio, e se la violenza eccede tale limite emergono reati autonomi (es. lesioni) che richiedono autonoma valutazione e nesso teleologico

  • art. 81 c.p.

    Applicato in senso di concorso formale: nel medesimo contesto fattuale la violenza o minaccia rivolta ad opporsi a più pubblici ufficiali può dar luogo ad aumenti perché si tratta di condotte rivolte a più soggetti organici dell'amministrazione; la distinzione tra singola offesa alla 'pattuglia' e offese a pubblici ufficiali distinti va valutata in rapporto all'elemento oggettivo della violenza e alla sua destinazione

  • art. 442 c.p.p. (comma 2)

    La riduzione di un terzo per il rito abbreviato si applica ai reati giudicati con quel rito; nella ipotesi di continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato la riduzione va applicata soltanto alle pene relative ai reati abbreviati; la Corte ha ritenuto corretta l'operazione di calcolo effettuata dal giudice d'appello

  • art. 606 c.p.p. (lett. c), d))

    Principio di specificità dei motivi di cassazione: le censure devono essere specifiche e riferite a parti determinate della motivazione; le deduzioni aspecifiche o inedite sono inammissibili

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di condannare al pagamento di una somma coloro i quali abbiano proposto ricorsi in maniera gravemente colposa; la Corte ha disposto un contributo di entità equa per colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • art. 116 c.p.

    Riferito dalla difesa come possibile fattispecie (concorso anomalo) per il passeggero; la Corte tuttavia ha ritenuto che la partecipazione attiva dimostrata (es. lancio dei chiodi e fuga) esclude il trattamento come mera condotta passiva che potrebbe giustificare un diverso regime

  • artt. 582, 585, 635, 707 c.p.; art. 4 legge 895/1967; art. 4 legge 110/1975

    Norme sostanziali richiamate per la descrizione delle fattispecie (lesioni, furto e altri reati contestati; norme speciali in materia di armi/ordigni e rapine agli sportelli ATM). La sentenza conferma la qualificazione dei reati contestati in base alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato in censura dalla difesa in relazione alla motivazione e alla valutazione della prova: la Corte ha rilevato l'aspecificità della critica e la conformità delle motivazioni di merito, dichiarando inammissibile la doglianza quando non adeguatamente specificata

Massime di principio

  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e circoscritte: l'aspecificità o l'inedito su questioni non devolute all'appello conduce all'inammissibilità
  • La qualificazione del tentativo vs consumazione dipende dalla concreta perdita di disponibilità della refurtiva: il monitoraggio e l'intervento dell'offeso/forze di polizia possono trasformare il fatto in tentativo, ma occorre valutare caso per caso in base agli elementi fattuali
  • La responsabilità del passeggero per reati connessi alla fuga si valuta sulla base del contributo materiale o psicologico: comportamenti attivi (es. lancio di chiodi, ammissioni investigative, fuga comune) giustificano la partecipazione e la partecipazione alla resistenza
  • In presenza di violenza rivolta a più pubblici ufficiali nel medesimo contesto può trovare applicazione il concorso formale (art. 81 c.p.), ma va valutato se la condotta era rivolta a singoli ufficiali distinti o alla collettività 'pattuglia'
  • La riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica solo alle pene relative ai reati giudicati con tale rito; nel cumulo/continuazione la determinazione deve essere chiara e verificabile nelle motivazioni
  • Quando la violenza eccede la mera resistenza (es. cagiona lesioni), i reati di lesioni vanno considerati autonomamente e richiedono valutazione del nesso teleologico rispetto alla resistenza
  • La Corte può sanzionare con contributi pecuniari le parti che propongono ricorsi manifestamente infondati o colposamente inammissibili (art. 616 c.p.p.)

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