Cassazione Penale, Sentenza n. 34353/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva riformato le pronunce di primo grado rideterminando le pene: Ferrara ha denunciato vizi di motivazione e contestato la qualificazione del fatto (sostiene che si sarebbe trattato di tentato furto/rapina impropria e ha contestato la sua responsabilità come mero passeggero non attivo, nonché la valutazione della recidiva); De Simone ha denunciato l'omessa applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) nella determinazione della pena complessiva in presenza di continuazione; Capone ha contestato la modalità di applicazione degli aumenti per resistenza a più pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 81 c.p., sostenendo che la violenza sia rivolta unitariamente alla pattuglia e non a pubblici ufficiali distinti, e ha contestato la individuazione del reato-base e la sovrapposizione con le lesioni già contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e li ha respinti: il ricorso di Ferrara è stato ritenuto inammissibile per aspecificità di alcune censure e manifestamente infondato quanto ai profili di fatto (la Corte ha ritenuto provata la partecipazione attiva di Ferrara, anche per lo spargimento dei chiodi e la fuga); il ricorso di De Simone è ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva ridotto le pene dei reati satellite già calcolate al netto della riduzione ex art. 442 c.p.p.; il ricorso di Capone è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza ammette il cumulo formale ex art. 81 c.p. quando la violenza è rivolta ad opporsi a più pubblici ufficiali nel medesimo contesto e la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e la distinzione fra resistenza e lesioni. Sono confermate le statuizioni penali e di condanna; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e sono stati condannati al versamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di una somma a titolo di contribuzione per l'inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
La resistenza a pubblico ufficiale è considerata reato contro la pubblica amministrazione ma tutela anche il singolo pubblico ufficiale; integra il reato la condotta idonea a ostacolare l'atto d'ufficio, e se la violenza eccede tale limite emergono reati autonomi (es. lesioni) che richiedono autonoma valutazione e nesso teleologico
Applicato in senso di concorso formale: nel medesimo contesto fattuale la violenza o minaccia rivolta ad opporsi a più pubblici ufficiali può dar luogo ad aumenti perché si tratta di condotte rivolte a più soggetti organici dell'amministrazione; la distinzione tra singola offesa alla 'pattuglia' e offese a pubblici ufficiali distinti va valutata in rapporto all'elemento oggettivo della violenza e alla sua destinazione
La riduzione di un terzo per il rito abbreviato si applica ai reati giudicati con quel rito; nella ipotesi di continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato la riduzione va applicata soltanto alle pene relative ai reati abbreviati; la Corte ha ritenuto corretta l'operazione di calcolo effettuata dal giudice d'appello
art. 606 c.p.p. (lett. c), d))
Principio di specificità dei motivi di cassazione: le censure devono essere specifiche e riferite a parti determinate della motivazione; le deduzioni aspecifiche o inedite sono inammissibili
Consente alla Corte di condannare al pagamento di una somma coloro i quali abbiano proposto ricorsi in maniera gravemente colposa; la Corte ha disposto un contributo di entità equa per colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Riferito dalla difesa come possibile fattispecie (concorso anomalo) per il passeggero; la Corte tuttavia ha ritenuto che la partecipazione attiva dimostrata (es. lancio dei chiodi e fuga) esclude il trattamento come mera condotta passiva che potrebbe giustificare un diverso regime
artt. 582, 585, 635, 707 c.p.; art. 4 legge 895/1967; art. 4 legge 110/1975
Norme sostanziali richiamate per la descrizione delle fattispecie (lesioni, furto e altri reati contestati; norme speciali in materia di armi/ordigni e rapine agli sportelli ATM). La sentenza conferma la qualificazione dei reati contestati in base alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito
Richiamato in censura dalla difesa in relazione alla motivazione e alla valutazione della prova: la Corte ha rilevato l'aspecificità della critica e la conformità delle motivazioni di merito, dichiarando inammissibile la doglianza quando non adeguatamente specificata
Massime di principio
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e circoscritte: l'aspecificità o l'inedito su questioni non devolute all'appello conduce all'inammissibilità
- La qualificazione del tentativo vs consumazione dipende dalla concreta perdita di disponibilità della refurtiva: il monitoraggio e l'intervento dell'offeso/forze di polizia possono trasformare il fatto in tentativo, ma occorre valutare caso per caso in base agli elementi fattuali
- La responsabilità del passeggero per reati connessi alla fuga si valuta sulla base del contributo materiale o psicologico: comportamenti attivi (es. lancio di chiodi, ammissioni investigative, fuga comune) giustificano la partecipazione e la partecipazione alla resistenza
- In presenza di violenza rivolta a più pubblici ufficiali nel medesimo contesto può trovare applicazione il concorso formale (art. 81 c.p.), ma va valutato se la condotta era rivolta a singoli ufficiali distinti o alla collettività 'pattuglia'
- La riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica solo alle pene relative ai reati giudicati con tale rito; nel cumulo/continuazione la determinazione deve essere chiara e verificabile nelle motivazioni
- Quando la violenza eccede la mera resistenza (es. cagiona lesioni), i reati di lesioni vanno considerati autonomamente e richiedono valutazione del nesso teleologico rispetto alla resistenza
- La Corte può sanzionare con contributi pecuniari le parti che propongono ricorsi manifestamente infondati o colposamente inammissibili (art. 616 c.p.p.)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34221/2024 del 11/09/2024
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34223/2024 del 11/09/2024
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34224/2024 del 11/09/2024
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34225/2024 del 11/09/2024
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34227/2024 del 11/09/2024
- Sentenza penale · 11 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34228/2024 del 11/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →