Cassazione Penale, Ordinanza n. 15411/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputata è stata condannata dal Tribunale monocratico alla pena di euro 700 di multa per fatti unificati sotto il vincolo della continuazione e ricondotti ai reati di diffamazione aggravata e minaccia. Il difensore ha proposto ricorso per saltum deducendo, formalmente, inosservanza della legge penale e carenza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la vicenda avrebbe dovuto essere meglio qualificata come ingiuria, in ragione di una interazione diretta tra imputata e persona offesa. La censura, però, era in sostanza diretta a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito, in particolare la ritenuta assenza di simultaneità e contestualità dell'interlocuzione virtuale tra imputata, destinatari della pubblicazione del post e persona offesa, profili ritenuti rilevanti per distinguere diffamazione e ingiuria.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo dedotto non integrasse una vera questione di violazione di legge, ma esclusivamente una critica alla motivazione e alla ricostruzione del fatto. Poiché la sentenza impugnata era una decisione di condanna appellabile dall'imputata, ai sensi degli artt. 569, commi 1 e 3, e 593, comma 3, c.p.p., il ricorso per cassazione è stato convertito in appello e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro.
Norme richiamate
Richiamato come base della contestazione per la diffamazione aggravata oggetto della condanna di primo grado.
Richiamato come ulteriore reato contestato e unificato in continuazione con la diffamazione.
Richiamato quale norma sulla continuazione tra i reati contestati.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La Corte distingue il vizio di violazione di legge dall'erronea ricostruzione del fatto; nel caso concreto la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, è stata qualificata come critica alla motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Usato per qualificare il contenuto reale del motivo come vizio di motivazione.
Norma applicata per disporre la conversione del ricorso per cassazione in appello quando l'impugnazione è proposta avverso sentenza appellabile.
Richiamato per affermare che la sentenza di condanna era appellabile dall'imputata.
Massime di principio
- Quando il ricorso deduce formalmente violazione di legge ma, nella sostanza, contesta l'insufficienza o l'inadeguatezza della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, la censura va qualificata come vizio di motivazione e non come errore di diritto.
- La distinzione tra diffamazione e ingiuria dipende dalla presenza o meno di un'interlocuzione diretta e contestuale con la persona offesa: la contestazione di tale requisito attiene alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova, non alla sola interpretazione astratta della norma.
- Se contro una sentenza di condanna appellabile viene proposto ricorso per cassazione per saltum, e i motivi sono in realtà devolutivi di appello, il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569 c.p.p.
- La Corte di cassazione, di fronte a un'impugnazione erroneamente proposta per cassazione invece che per appello, non decide nel merito del motivo ma rimette gli atti al giudice competente per l'appello.
Come è indicizzato
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