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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49977/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di servizi di trasferimento di denaro tramite il sistema hawala, riciclaggio, autoriciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Allegano, in sintesi: carenza di prova della "affectio societatis" e del vincolo associativo (art. 416 c.p.), contestano l'attribuzione di specifici reati e la sussistenza di una struttura organizzata; Alkatib sostiene che le sue condotte erano favori occasionali e non attività professionale; Chaddad contesta l'identificazione telefonica e chiede la riqualificazione come concorso esterno anziché partecipazione associativa; Chdid lamenta insufficienza probatoria rispetto all'associazione e al delitto di riciclaggio (art. 648-ter c.p.); Agretti deduce che le telefonate a suo carico sono generiche e non dimostrano consapevolezza di partecipare all'associazione. I ricorsi, quindi, sono incentrati su vizio di motivazione, travisamento del fatto e mancata considerazione delle argomentazioni difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di ALKATIB ABDULHALIM, CHDID SUBHI e AGRETTI CRISTINA, confermando le pronunce di merito nei loro confronti e condannandoli al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (da liquidarsi in proporzione al grado di colpa). Ha accolto invece il ricorso di CHADDAD YOUSSEF (Abou Ali): la sentenza impugnata è stata annullata nei suoi confronti e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Assise d'Appello di Milano per nuovo giudizio, in ragione della carente motivazione sulla possibile riqualificazione della sua condotta come concorso esterno e dell'insufficiente valutazione della "affectio societatis" rispetto alle tre conversazioni intercettate. La Corte ha motivato l'inammissibilità degli altri ricorsi richiamando la dottrina della "doppia conforme" (integrazione delle motivazioni di primo e secondo grado) e il principio secondo cui il mero reiterare censure già valutate in appello, senza confronto critico con la motivazione, rende il ricorso per cassazione inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere: la Corte valuta la sussistenza della "affectio societatis" e del vincolo stabile associativo. La decisione sottolinea che l'appartenenza può emergere da elementi complessivi (intercettazioni, collaborazioni, ammissioni), non necessariamente dalla prova di molteplici reati fine, salvo esigenze di motivazione quando la difesa invoca la occasionalità delle condotte.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma sul riciclaggio: i ricorrenti hanno contestato la mancanza di prova della condotta specifica di riciclaggio; la Corte territoriale ha ritenuto il compendio indiziario (intercettazioni e dichiarazioni) sufficiente, mentre la Cassazione ha rigettato il ricorso di Chdid per motivi di ammissibilità, confermando la valutazione di merito.

  • art. 125 e art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamate dalle difese in relazione al vizio di motivazione e al travisamento del fatto; la Corte di legittimità ricorda i limiti del sindacato di merito e l'ammissibilità del ricorso che non si limiti a riproporre le stesse censure già valutate in appello.

  • art. 131-ter T.U. bancario (decreto legislativo 385/1993) - richiamato nel ricorso

    Discussione in tema di esercizio abusivo dell'attività di prestazione di servizi di raccolta e custodia del denaro (sistema hawala). Il ricorrente invocava che le sue condotte non rientravano nel sistema professionale previsto dalla normativa bancaria; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura generica e non convincente rispetto alla motivazione integrata dei giudici di merito.

  • Principio giurisprudenziale "doppia conforme" (Cass. pen. giurisprudenza citata)

    Le motivazioni di primo e secondo grado, se omogenee e integrate, costituiscono un'unica motivazione: il ricorso per cassazione che non affronti criticamente tale motivazione è inammissibile.

Massime di principio

  • La contestazione della sussistenza di un'associazione per delinquere (art.416 c.p.) richiede argomentazioni specifiche e prove concrete che mettano in dubbio la "affectio societatis"; lamentele generiche sulla carenza di prova rischiano l'inammissibilità se i giudici di merito hanno già motivato in modo completo.
  • Le intercettazioni, se ben inserite in un contesto probatorio (intestazione utenze, utilizzo delle generalità, ammissioni, ripetute comunicazioni), possono legittimare la conclusione di partecipazione ad un sodalizio, ma se consistono in pochi contatti isolati possono giustificare al massimo la valutazione di un concorso esterno: il difensore deve chiedere esplicitamente la riqualificazione e motivarla con riferimenti concreti.
  • La tecnica difensiva di riproporre in cassazione gli stessi motivi già esaminati in appello senza un confronto critico con la motivazione impugnata è pericolosa: per ottenere ammissione e successo è necessario evidenziare specifici profili di violazione di legge o di vizio motivazionale non già valutati o valutati erroneamente.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione della condotta (partecipazione associativa vs concorso esterno), il corso praticabile è chiedere al giudice di merito la riqualificazione motivata; la Corte di legittimità può annullare con rinvio per mancata valutazione di tale richiesta, come avvenuto per Chaddad.
  • Quando si contesta l'identificazione tramite utenze telefoniche, è necessario fornire elementi concreti che mettono in dubbio l'intestazione o l'uso delle utenze (es. documentazione che dimostri che l'utenza era intestata ad altro soggetto o che il chiamante non corrispondeva al titolare), altrimenti la combinazione di intestazione e conteggio di contatti costituisce elemento di prova.
  • Gli appellanti che formulano argomentazioni nuove o di merito devono evitare motivi meramente ridondanti; i motivi devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione dei giudici di merito per superare la soglia di ammissibilità in Cassazione.
  • Le pronunce di inammissibilità possono comportare condanne al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda per ricorsi ritenuti infondati o ripetuti: valutare il rischio economico di ricorsi plurimi quando la fondatezza giuridica è debole.

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