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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49315/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un unico motivo: la sentenza di merito (Corte di appello) non avrebbe motivato adeguatamente sul primo motivo di appello relativo alla mancanza dell'elemento psicologico del reato di maltrattamenti, in particolare l'assenza di un disegno criminoso unitario e programmatico diretto ad infliggere sofferenze alla persona offesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha esaminato d'ufficio la tempestività e ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata pronunciata in forma camerale non partecipata il 5 aprile 2023, per la quale il termine ordinario per proporre ricorso era di 15 giorni (art. 585 c.p.p.). La rimessa di 15 giorni prevista dall'art. 585, comma 1‑bis (introdotta dal d.lgs. n.150/2022) per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza non è applicabile al caso dell'imputato appellante quando il giudizio di appello è trattato in camera di consiglio non partecipata e non sia stata tempestivamente richiesta la partecipazione: in tale ipotesi l'imputato non può essere considerato "giudicato in assenza" ai fini dell'estensione del termine. Poiché l'imputato non aveva chiesto la partecipazione e non ha proposto il ricorso entro i 15 giorni, il ricorso è stato giudicato tardivo e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 572, 81 comma 2, 582, 585

    Le norme penali sono richiamate come fondamento dei reati contestati e del tipo di pena; non vi è specifica reinterpretazione oltre al richiamo alle fattispecie applicate in primo grado e confermate in appello

  • Codice di procedura penale

    art. 585 comma 1 e comma 1‑bis; art. 581 commi 1‑ter e 1‑quater; art. 598‑bis; art. 598‑ter; art. 599; art. 602; art. 420‑bis; art. 420‑quater; art. 344‑bis comma 6; art. 616

    La Corte interpreta la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022: l'aumento di termini per l'impugnazione (art.585, 1‑bis) si applica solo quando l'imputato è realmente "giudicato in assenza" secondo le regole che richiedono elementi sintomatici di conoscenza certa della pendenza del processo (es. mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza). Nel rito camerale non partecipato, se l'imputato non ha tempestivamente richiesto partecipazione, non si può ritenere "giudicato in assenza" ai fini del beneficio di termini più lunghi; pertanto resta applicabile il termine ordinario di 15 giorni. L'art.616 è utilizzato per infliggere la sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile

  • Decreto legislativo n. 150 del 2022

    art. 89 comma 3 (norma transitoria)

    La disposizione transitoria stabilisce che la nuova norma sui termini (art.585 1‑bis) si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.; la Corte la applica per valutare l'ammissibilità del ricorso

  • Direttiva UE 2016/343

    considerando nn. 35 e 41 e art. 8

    La Corte richiama la direttiva per supportare l'interpretazione secondo cui il diritto dell'imputato a presenziare non è assoluto e può essere validamente rinunciato, ma il diritto di presenziare si applica solo quando la normativa nazionale prevede udienze; la procedura scritta o camerale non partecipata non dà automaticamente diritto all'ulteriore termine di impugnazione riservato al giudicato in assenza

  • Corte costituzionale

    Richiamata in tema di responsabilità del ricorrente quando si condanna a sanzione per inammissibilità: la Corte ritiene che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma procede comunque alla condanna pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Massime di principio

  • Verificare sempre la forma del giudizio di appello (udienza pubblica, camera di consiglio partecipata, camera di consiglio non partecipata): da ciò dipendono termini e conseguenze processuali
  • L'aumento di 15 giorni per impugnare previsto dall'art.585, comma 1‑bis (d.lgs. n.150/2022) si applica solo se l'imputato può essere considerato "giudicato in assenza" nella misura richiesta dalla norma (p.es. imputato appellante che abbia allegato il mandato post‑sentenza con elezione di domicilio); nel rito camerale non partecipato, se non è stata richiesta la partecipazione, non si riconosce automaticamente tale qualificazione
  • Se si è stati assenti o non si è chiesta partecipazione in appello, è essenziale controllare i termini ordinari (brevi) per evitare l'inammissibilità per tardività e le relative sanzioni
  • Quando l'imputato è stato giudicato in assenza in primo grado, per rendere ammissibile l'appello/ricorso occorre rispettare i requisiti formali introdotti dalla riforma (mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza con dichiarazione/eletto domicilio)
  • In caso di dubbi procedurali, tempestivamente chiedere la partecipazione all'udienza di appello o adottare ogni misura utile (es. notifiche, mandato specifico) per conservare i benefici di termini più lunghi
  • Il mancato rispetto dei termini può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche condanne al pagamento delle spese e sanzioni (art.616 c.p.p. e Cassa delle ammende)

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