Cassazione Penale, Sentenza n. 12502/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si trattava di due ricorsi per cassazione distinti: Antonino Messina impugnava il trattamento sanzionatorio ritenendolo viziato da violazione di legge e carenza di motivazione perché determinato in misura elevata rispetto al minimo edittale; Debora Saiola censurava, sul primo motivo, la violazione dell"art. 597, commi 3 e 4 c.p.p. (divieto di reformatio in peius) sostenendo che la Corte d"appello, avendo riconosciuto la continuazione esterna e individuato come reato più grave una truffa già sanzionata con pena di mesi otto, aveva nondimeno determinato per quella truffa una pena base superiore a quella già inflitta con la sentenza precedente; sul secondo motivo Saiola deduceva la mancata prosecuzione del beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso con sentenza del 17/6/2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Antonino Messina per manifesta infondatezza del motivo relativo al trattamento sanzionatorio; per Messina è stata disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Il ricorso di Debora Saiola è stato invece accolto: la Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Saiola limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d"appello di Palermo per nuovo giudizio sulla determinazione del trattamento sanzionatorio (con assorbimento del motivo relativo alla sospensione condizionale, che dovrà essere valutato dal giudice del rinvio). La Cassazione ha inoltre enunciato il principio di diritto secondo cui il giudice dell"impugnazione, riconoscendo la continuazione esterna con reato più grave già oggetto di sentenza non irrevocabile, non può determinare per quel reato una pena base superiore a quella fissata nella sentenza precedente.
Norme richiamate
Il divieto di reformatio in peius si applica anche alla determinazione della pena quando la continuazione viene riconosciuta con riferimento a reati già giudicati in precedenti sentenze (anche non irrevocabili): il giudice dell'impugnazione non può fissare una pena per il reato già sanzionato in misura superiore a quella già determinata.
presente nel testo come riferimento alla disciplina dell"esecuzione
Richiamato per analogia: quando la continuazione è riconosciuta in sede esecutiva il giudice dell'esecuzione non può aumentare la pena per i reati satellite oltre quanto già fissato nella sentenza irrevocabile di cognizione; la Corte estende il limite anche al caso di riconoscimento in sede di impugnazione con reati già giudicati in sentenze non irrevocabili.
art. 416 c.p. e artt. 477, 482 c.p. (e altre norme sostanziali menzionate)
Norme sostanziali relative ai reati contestati (associazione, falsificazione di documenti, formazione di false carte di identità e reati connessi) utilizzate per ricostruire la fattispecie e la qualificazione giuridica dei singoli capi di imputazione; la decisione riguarda però prevalentemente profili processuali e di determinazione della pena.
art. 13:3 cod. pen. (citato come criterio di determinazione della pena)
Riferimento ai criteri di determinazione della pena (criteri generali di graduazione): la Cassazione richiamando la giurisprudenza afferma che, sotto la soglia media edittale, non è richiesta una motivazione estremamente dettagliata purché emerga l'adesione ai criteri previsti dall"articolo.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'impugnazione riconosce la continuazione esterna con reati già sanzionati in sentenze pregresse (anche non irrevocabili), non può determinare per quei reati una pena superiore a quella già fissata nella sentenza precedente: il divieto di reformatio in peius vale anche per la pena base e per gli aumenti relativi ai reati "satellite".
- Se il riconoscimento della continuazione modifica la struttura del reato continuato rispetto a quanto deciso in primo grado in modo da richiedere una cognizione piena del nuovo assetto, il giudice dell'impugnazione può rideterminare le parti della pena nel rispetto del divieto di reformatio in peius complessivo; ma questo principio non giustifica aumenti per reati già valutati in giudizi paralleli oltre i limiti delle sentenze che li hanno affrontati.
- Sulla motivazione della pena: quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale non è necessaria una motivazione dettagliata; è sufficiente che il giudice dia conto dell'applicazione dei criteri di cui alla norma di legge rilevante (es. espressioni come "pena congrua" o richiamo alla gravità del reato), mentre occorre spiegazione più puntuale se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale.
- Il riconoscimento o la revoca di benefici già concessi (es. sospensione condizionale della pena) va valutato dal giudice del rinvio dopo la nuova determinazione complessiva della pena; l'eventuale annullamento parziale della sentenza per vizi nella determinazione della pena assorbe i profili correlati (es. sospensione condizionale) e li rimette al nuovo giudizio.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese processuali e, in casi di responsabilità, anche sanzioni a favore della cassa delle ammende; la valutazione di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso può incidere sull"irrogazione di tale somma.
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