Sentenza del 29/07/2024 n. 575 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IMPOSTA DI REGISTRO - Tribunale - ordinanza di correzione di errore materiale - natura - non giurisdizionale - assoggettabilità ad imposta - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Giustizia di II grado (Liguria) ha accolto l'appello, ritenendo che l'ordinanza di correzione di errore materiale non abbia natura giurisdizionale decisoria e non intervenga sul merito del giudizio; pertanto non è soggetta all'imposta di registro. L'atto impugnato (avviso di liquidazione) è stato annullato e le spese sono state compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro (e sanzioni) relativo alla presunta tassazione di un'ordinanza del Tribunale di Genova di correzione di "errore materiale". La ricorrente ha sostenuto che l'ordinanza è un atto di natura non giurisdizionale/meramente ordinatoria (procedura amministrativa ex artt. 287 ss. e 288 c.p.c.), che non incide sul merito della decisione né realizza una statuizione sostitutiva, e pertanto non è soggetta ad imposta di registro. L'Ufficio ha invece ritenuto dovuta la registrazione in base agli artt. 37 T.U.R. e 8 della Tariffa (DPR 131/1986) e alla trasmissione effettuata dalla cancelleria (art. 73 DPR 115/2002).
Norme richiamate
Individua come soggetti a imposta gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio; la Corte distingue tali atti dalle ordinanze di correzione di errore materiale, che non definiscono il giudizio.
art. 8, Tariffa, Parte I, allegata al T.U.R. (DPR 131/1986)
La tariffa attribuisce imposta a determinate categorie di atti giudiziari; la Corte ha ritenuto che la correzione di errore materiale non rientri tra gli atti che "intervengono nel merito" e quindi non sussista l'obbligo di registrazione previsto da tale norma.
Dispone l'obbligo della cancelleria di trasmettere all'Ufficio finanziario gli atti giudiziari soggetti a registrazione; la Corte osserva che la semplice trasmissione non obbliga automaticamente l'Ufficio a registrare senza valutazione di iure sulla natura dell'atto.
Normativa collegata alla registrazione degli atti giudiziari citata dall'Ufficio; la Corte ha però ritenuto prevalente la valutazione sostanziale sulla natura dell'atto rispetto alla mera trasmissione.
Richiamato in sede di discussione (prenotazione a debito) ma non determinante; la Corte ha assorbito questo e altri motivi dopo aver deciso per l'irrilevanza della tassazione dell'ordinanza di correzione.
art. 288 c.p.c. (comma 2) e artt. 287 ss. c.p.c.
Le norme sulle correzioni di errori materiali sono state interpretate come disciplinanti una procedura incidentale e amministrativa che non produce provvedimenti decisori sul merito e quindi non soggetti ad imposta di registro.
Richiamato dalle parti in relazione a possibili misure cautelari/sospensive in appello; non è stato decisivo sul punto sostanziale dell'assoggettabilità a imposta.
Massime di principio
- Le ordinanze di correzione di "errore materiale" (art. 288 c.p.c. e connesse) che si limitano a emendare un difetto formale o di trascrizione senza modificare il contenuto sostanziale della decisione non hanno natura decisoria e non intervengono sul merito: non sono quindi atti soggetti all'imposta di registro ai sensi dell'art. 37 T.U.R. e della Tariffa.
- La trasmissione di un atto da parte della cancelleria all'Agenzia delle Entrate (ex art. 73 DPR 115/2002) non obbliga automaticamente l'Ufficio a procedere alla registrazione: l'Ufficio deve verificare la natura giuridica dell'atto e l'effettiva sussistenza del presupposto impositivo.
- Gli atti giudiziari soggetti a registro sono quelli che definiscono, anche parzialmente, il giudizio o intervengono nel merito; ogni atto che non abbia questa natura sostanziale va considerato non imponibile.
- In mancanza di consolidata giurisprudenza di legittimità su questioni analoghe, i giudici di merito possono compensare le spese tra le parti; l'esistenza di recente giurisprudenza di merito favorevole può essere elemento utile per il ricorrente.
- Quando contestata l'assoggettabilità a imposta, il contribuente deve mettere in luce che la correzione è meramente formale; l'Ufficio, se ritiene la tassazione dovuta, dovrebbe motivare perché l'atto inciderebbe comunque sul contenuto patrimoniale o sul merito della decisione.
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