Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35474/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, amministratore e legale rappresentante di una società poi dichiarata fallita dal Tribunale di Pistoia il 17 aprile 2014, era stato condannato dal Tribunale di Pistoia con sentenza dell’11 aprile 2024, confermata dalla Corte d’appello di Firenze, per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Gli era contestato di avere sottratto, tra il 2010 e il 2011, risorse aziendali per complessivi 1.911.346 euro, corrispondenti a ricavi non contabilizzati e non dichiarati fiscalmente. Con sei motivi di ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato accertamento della preesistenza nel patrimonio sociale dei beni distratti e per omessa risposta alle doglianze difensive; 2) inversione dell’onere della prova, poiché la responsabilità sarebbe stata desunta dall’irreperibilità delle somme e dalla genericità delle giustificazioni, senza analisi del contesto economico-finanziario e della gestione; 3) uso dell’obbligo di verità come elemento centrale della responsabilità; 4) carenza di individuazione degli indici di fraudolenza idonei a fondare il dolo generico; 5) inadeguata determinazione della pena, per mancata considerazione della minore intensità del dolo, della collaborazione, dei precedenti e delle condizioni personali e familiari; 6) estinzione del reato per prescrizione. In particolare, dagli accertamenti della Guardia di Finanza risultavano ricavi non contabilizzati per 1.279.874 euro nel 2010 e 631.472 euro nel 2011, con uscite annotate nel conto “fornitori c/spese anticipate” e prelievi dai conti sociali. L’imputato aveva dichiarato di avere prelevato 719.745,37 euro per rimborsare spese di carburante e pedaggi ad autotrasportatori e altri 367.522,83 euro per pagare due fornitori, senza produrre la documentazione giustificativa o le relative fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati, congiuntamente, i primi tre motivi: una volta dimostrato l’ingresso delle somme nel patrimonio sociale, la fuoriuscita priva di giustificazione documentata e il mancato rinvenimento consentono di desumere la distrazione; nel caso concreto gli accertamenti contabili e le ammissioni dell’imputato comprovavano la presenza e il prelievo di rilevanti somme, mentre le spiegazioni relative a crisi di liquidità, costi gestionali e pagamenti a fornitori erano generiche. Ha respinto anche il quarto motivo: il dolo generico era stato desunto dalla consistenza dei prelievi, dai ricavi non dichiarati e dalle modalità dell’operazione, che evidenziavano la volontà di sottrarre risorse alla garanzia dei creditori; inoltre, già nel dicembre 2010 il capitale risultava completamente eroso dalla perdita di esercizio, circostanza non specificamente contestata. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una diversa valutazione di merito della pena; la pena, ridotta per effetto delle attenuanti generiche e collocata sotto il minimo edittale, era stata motivata in rapporto all’importo della distrazione e ritenuta adeguata. Il motivo sulla prescrizione è stato respinto: per la bancarotta il termine decorre dalla dichiarazione di fallimento, pronunciata il 17 aprile 2014; considerata la pena edittale massima di dieci anni e l’aumento massimo di un quarto per gli atti interruttivi, la prescrizione sarebbe maturata il 17 ottobre 2026, dunque non era ancora intervenuta alla decisione del 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 87 l. fall.

    La responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare.

    La mancata dimostrazione della destinazione dei beni aziendali non comporta un’inversione illegittima dell’onere probatorio quando sia già accertato l’ingresso dei beni nel patrimonio sociale e l’amministratore non documenti né specifichi in modo adeguato la loro destinazione.

  • art. 216, co. 1, l. fall.

    Nel caso che ci occupa, pertanto, è dalla previsione edittale di dieci anni di reclusione di cui all’art. 216, co. 1, l. fall., richiamato dall’art. 223 della medesima legge, che si deve partire per determinare il tempo necessario a prescrivere.

    Per determinare il termine di prescrizione della bancarotta fraudolenta va considerato il massimo edittale di dieci anni previsto dall’art. 216, comma 1, della legge fallimentare.

  • art. 223 l. fall.

    Nel caso che ci occupa, pertanto, è dalla previsione edittale di dieci anni di reclusione di cui all’art. 216, co. 1, l. fall., richiamato dall’art. 223 della medesima legge, che si deve partire per determinare il tempo necessario a prescrivere.

    La disposizione richiamata estende alla fattispecie oggetto del giudizio la disciplina sanzionatoria dell’art. 216, comma 1, della legge fallimentare, assunta come base per il calcolo della prescrizione.

  • art. 157, co. 1, c.p.

    Come è noto l’art. 157, co. 1, cod. pen., ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, fissa la regola generale secondo cui la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale previsto dalla legge.

    Il termine ordinario di prescrizione corrisponde al massimo della pena edittale stabilita per il reato.

  • art. 158, co. 1, c.p.

    Ai sensi dell’art. 158, co. 1, cod. pen., il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato, che va identificato, con riferimento al reato di bancarotta, con l'avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento.

    Per la bancarotta il termine di prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento, individuata quale momento di consumazione rilevante ai fini prescrizionali.

  • art. 160 c.p.

    Orbene, tenuto conto della data di consumazione del reato, individuata nella data di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento del 17.4.2014, come innanzi indicata, e degli intervenuti atti interruttivi del relativo decorso, appare evidente che il termine di prescrizione, nella sua estensione massima, da calcolare aggiungendo ai dieci anni necessari a prescrivere l’aumento di un quarto (pari ad anni due e mesi sei), ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161, co. 2, c.p., si sarebbe perento solo in data 17.10.2026.

    Gli atti interruttivi incidono sul computo del termine prescrizionale, il cui prolungamento massimo è calcolato nel caso concreto in base al combinato disposto delle norme citate.

  • art. 161, co. 2, c.p.

    Orbene, tenuto conto della data di consumazione del reato, individuata nella data di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento del 17.4.2014, come innanzi indicata, e degli intervenuti atti interruttivi del relativo decorso, appare evidente che il termine di prescrizione, nella sua estensione massima, da calcolare aggiungendo ai dieci anni necessari a prescrivere l’aumento di un quarto (pari ad anni due e mesi sei), ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161, co. 2, c.p., si sarebbe perento solo in data 17.10.2026.

    Nel caso concreto, tenuto conto degli atti interruttivi, il termine prescrizionale massimo è stato calcolato aggiungendo un quarto al termine ordinario, ossia due anni e sei mesi.

  • art. 133 c.p.

    In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

    Quando la pena è determinata al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo alla sua adeguatezza, poiché in tale valutazione sono impliciti gli elementi indicati dall’art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione rileva la consistenza obiettiva del patrimonio della società, indipendentemente dal modo in cui i beni o le somme vi siano entrati: una volta acquisiti al patrimonio sociale, essi costituiscono garanzia per i creditori.
  • Accertato l’ingresso di beni o somme nel patrimonio sociale, la distrazione o l’occultamento possono essere provati anche attraverso il mancato rinvenimento e l’assenza di una dimostrazione documentata della destinazione. Non basta affermare genericamente che le risorse sono state assorbite da costi gestionali, senza documentarne la natura e l’ammontare.
  • Il dolo generico nella bancarotta fraudolenta per distrazione può essere desunto dalle concrete modalità della condotta, dalla consistenza delle somme prelevate, dalla loro sottrazione alla funzione di garanzia dei creditori e dalle condizioni patrimoniali e finanziarie dell’impresa; gli indici di fraudolenza assumono rilievo specifico quando la condotta presenta una qualificazione giuridica non univoca, non quando si tratti di deliberata sottrazione priva di un’alternativa qualificatoria.
  • Per la bancarotta, il termine di prescrizione decorre dalla pronuncia della dichiarazione di fallimento; il termine ordinario è determinato in base alla pena massima edittale, con il computo degli effetti degli atti interruttivi secondo le norme applicabili.
  • Quando la pena è inferiore alla media edittale, il giudice può motivare la sua determinazione richiamandone l’adeguatezza, senza una disamina analitica di ciascun criterio dell’art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.