Cassazione Civile, Ordinanza n. 12722/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per l’importo complessivo di euro 921.467 a titolo di sanzioni tributarie conseguenti alla mancata compilazione del quadro RW per più annualità, in relazione a investimenti non dichiarati a San Marino. In origine erano stati notificati due distinti atti di contestazione/irrogazione sanzioni, entrambi impugnati: uno era stato annullato, l’altro confermato, ma quest’ultimo recava solo la "differenza da irrogare" pari a euro 54.466,88, calcolata partendo da un cumulo giuridico riferito all’intero periodo e detraendo quanto già considerato nell’atto poi annullato. L’Agenzia ha quindi emesso la cartella per l’intero importo di euro 921.467. La CTP aveva annullato la cartella ritenendo dovuta solo la somma residua indicata nell’atto confermato; la CTR ha confermato, osservando che per pretendere un importo diverso l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere in autotutela. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 472/1997 e degli artt. 2 e 59 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice di merito aveva errato nel ritenere preclusa la rideterminazione giudiziale della sanzione e nel rimettere la questione all’autotutela amministrativa. La Corte ha ritenuto fondato il motivo: una volta venuto meno uno degli atti sanzionatori, la sanzione andava ricalcolata sul solo periodo residuo (2009-2011), applicando il cumulo giuridico alle violazioni confermate, con potere-dovere del giudice tributario di rideterminare l’importo dovuto entro i limiti della domanda, senza necessità di un intervento in autotutela dell’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Veneto n. 700/19 e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché provveda a rideterminare correttamente la sanzione in applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472/1997 e a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che, in presenza di pluralità di violazioni tributarie unite da continuazione o progressione, il giudice possa limitarsi a confermare il residuo importo risultante da un atto parzialmente annullato o a rimettere la riquantificazione all’autotutela amministrativa: deve invece procedere egli stesso al ricalcolo della sanzione sul solo segmento di condotte rimasto rilevante.
Norme richiamate
disciplina il cumulo giuridico delle sanzioni per violazioni tributarie avvinte da continuazione o progressione e attribuisce al giudice il potere-dovere di rideterminare la sanzione dovuta quando sia investito della controversia relativa a un atto sanzionatorio non correttamente determinato.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della giurisdizione e dei poteri del giudice tributario nel processo di impugnazione-merito.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dei poteri processuali del giudice tributario nella decisione della controversia.
non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma il principio dell’onere probatorio non è oggetto della decisione; non viene in rilievo come ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando una sanzione sia stata calcolata in base al cumulo giuridico di più violazioni, il giudice deve verificare e, se necessario, ricalcolare la sanzione sul solo complesso delle violazioni effettivamente confermate.
- Se una parte del presupposto sanzionatorio viene meno per effetto dell’annullamento di un precedente atto, il residuo importo non può essere automaticamente assunto come sanzione dovuta: occorre una nuova determinazione della sanzione secondo i criteri legali del cumulo giuridico.
- Il giudice tributario, investito dell’impugnazione di un atto sanzionatorio o esecutivo, ha potere-dovere di pronunciarsi sulla quantificazione della sanzione effettivamente dovuta entro i limiti della domanda, senza potersi limitare a un annullamento formale o a un rinvio all’autotutela amministrativa.
- L’autotutela dell’Amministrazione non sostituisce il potere del giudice di rideterminare la sanzione quando la controversia abbia ad oggetto la corretta applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997.
Come è indicizzato
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