Cassazione Civile, Ordinanza n. 33342/2025 del 20/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita immobiliare e da un mutuo del 20 giugno 2007 stipulati per finanziare il pagamento del prezzo residuo dell'immobile e l'ultimazione dei lavori. La mutuataria deduce che la banca, dopo il rilascio della relazione notarile attestante l'assenza di formalità pregiudizievoli sull'ipoteca, avrebbe dovuto erogare il mutuo; il mancato versamento avrebbe poi determinato la risoluzione della compravendita su domanda dei venditori e il danno conseguente. In primo grado la domanda contro la banca era stata accolta, con accertamento dell'inadempimento e risoluzione del mutuo. La Corte d'appello ha invece riformato, ritenendo legittimo il rifiuto della banca perché il bene ipotecato era stato sottoposto a sequestro e poi a confisca, con pregiudizio della garanzia ipotecaria, e comunque perché la mutuataria non aveva provato di aver chiesto l'erogazione né di aver rispettato le condizioni contrattuali, in particolare la presentazione degli stati di avanzamento lavori. In cassazione sono stati proposti due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'asserita errata individuazione della data del sequestro penale; 2) violazione/falsa applicazione del contratto di mutuo e degli artt. 1218 e 1223 c.c., sostenendo che la banca avrebbe dovuto erogare le somme una volta attestata la priorità dell'ipoteca e avverata la condizione prevista dal contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché privo delle necessarie indicazioni ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e perché il fatto dedotto non era decisivo, dato che la Corte d'appello aveva fondato il rigetto anche sul mancato rispetto, da parte della mutuataria, delle ulteriori condizioni di erogazione previste dal contratto. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, spiegando che il contratto prevedeva un'erogazione differita, in una o più soluzioni, anche in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori; perciò la certificazione notarile sulla priorità dell'ipoteca era sufficiente a perfezionare il mutuo, ma non bastava a rendere dovuta l'immediata erogazione senza la richiesta e la documentazione dei SAL, nella specie mancanti. La ricorrente è stata condannata alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è censurabile solo nei rigorosi limiti elaborati dalle Sezioni unite; il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e quando sia stato discusso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere puntuali indicazioni degli atti e documenti richiamati, con specifica collocazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La produzione documentale in cassazione deve essere correttamente indicata e allegata nei limiti di legge.
In sede di legittimità la produzione documentale è soggetta ai limiti previsti dalla norma; non è sufficiente richiamare documenti non ritualmente prodotti.
Non è configurabile inadempimento della banca quando l'erogazione del mutuo è subordinata a ulteriori condizioni contrattuali non adempiute dalla mutuataria.
Il risarcimento presuppone un inadempimento imputabile e un danno causalmente ricollegato; qui mancava il presupposto dell'inadempimento della banca.
La decisione conforme alla proposta del consigliere delegato consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma e richiama la disciplina della definizione anticipata.
La mancata adesione alla proposta di definizione, poi confermata dalla decisione collegiale, integra una valutazione legale tipica di abuso del processo e giustifica la condanna aggiuntiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una deduzione rigorosa: il ricorrente deve identificare con precisione il fatto storico, gli atti da cui esso risulta, il momento processuale della sua discussione e la sua decisività concreta.
- È inammissibile una censura che, sotto l'etichetta del vizio motivazionale o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Un documento richiamato in cassazione non può essere utilmente valorizzato se il ricorrente non indica specificamente dove e quando sia stato prodotto nel giudizio di merito e non ne rispetta i requisiti di autosufficienza.
- Quando un contratto di mutuo prevede l'erogazione differita e la corresponsione delle somme in relazione all'avanzamento dei lavori, la sola attestazione notarile della regolarità dell'ipoteca non implica di per sé l'obbligo immediato della banca di erogare il capitale.
- L'inadempimento della banca non può essere affermato se il mutuatario non dimostra di aver rispettato le condizioni contrattuali poste a proprio carico per ottenere l'erogazione delle somme.
- La conferma collegiale della proposta di definizione anticipata può legittimare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. per abuso del processo, ma l'applicazione concreta resta comunque rimessa alla valutazione del caso specifico.
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