Cassazione Civile, Ordinanza n. 25610/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva dall'azione proposta dal proprietario di un fabbricato in danno dei proprietari confinanti per ottenere, tra l'altro, la condanna alla demolizione dell'ampliamento della loro costruzione, eseguito in forza di concessione del 2004, e il ripristino dell'originaria distanza dal confine. La Corte d'appello di Salerno, riformando la decisione di primo grado favorevole all'attore, aveva escluso l'ordine di demolizione ritenendo che, dopo l'adozione di un nuovo piano regolatore comunale nel 2019, l'art. 22 delle NTA consentisse di costruire sul confine in aderenza e che tale disciplina fosse applicabile alla costruzione dei convenuti, come risultante dalla relazione e dalla planimetria del CTU. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 22 delle NTA del PUC e dell'art. 115 c.p.c.; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Sosteneva che la costruzione dei controricorrenti non fosse stata realizzata sul confine, ma in aderenza a un muro posto sul confine di spessore 70 cm, circostanza che i giudici di merito avrebbero trascurato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente i due motivi inammissibili perché, sotto la formale deduzione di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto storico già compiuta dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva infatti affermato in modo esplicito e ripetuto, richiamando l'accertamento del CTU, che la costruzione si trovava sul confine ed era in aderenza a un edificio del ricorrente; di conseguenza non ricorreva alcun omesso esame di fatto decisivo. La doglianza sulla violazione dell'art. 22 delle NTA presupponeva un diverso accertamento fattuale rispetto a quello compiuto in appello e, pertanto, trasformava impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PUC del Comune di San Valentino Torio
La disposizione è stata richiamata dal giudice di merito come fonte che, dopo il nuovo piano regolatore del 2019, consentiva di costruire sul confine in aderenza; la censura di legittimità è stata però ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione del fatto.
Invocato per contestare l'utilizzo delle risultanze istruttorie, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente volta alla rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è stata ritenuta inammissibile quando, in concreto, presuppone una contestazione dell'accertamento fattuale del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati in appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto sia stato invece espressamente esaminato dal giudice di merito.
La proposta del consigliere delegato per la definizione anticipata è stata ritenuta coerente con l'esito finale della causa.
La Corte ha disposto la condanna per lite temeraria/sanzione processuale, ritenendo la proposta di definizione anticipata in linea con la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente, se dovuto.
Cass. Sez. U., sent. n. 34476 del 27/12/2019
"È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito"
Il principio è stato applicato per qualificare come inammissibile un ricorso che, pur formalmente dedotto come violazione di legge e omesso esame, mirava in sostanza a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di un fatto decisivo, persegua in realtà una rivalutazione del materiale fattuale già compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico sia stato specificamente esaminato e posto a base della decisione impugnata.
- La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per contestare l'esattezza dell'accertamento di fatto, perché ciò trasformerebbe la Cassazione in un ulteriore giudice del merito.
- Quando la censura di diritto presuppone un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello operato nella sentenza impugnata, il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25588/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25589/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25591/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25592/2024 del 25/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →