Cassazione Civile, Ordinanza n. 36684/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una socia, destinataria di una ripresa a tassazione derivante dalla rettifica del reddito della società di persone di cui era socia al 50%, già divenuta definitiva, per IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni relativi all'anno d'imposta 2005. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella per difetto di notifica dell'atto impositivo presupposto. L'Amministrazione finanziaria propose appello, notificato inizialmente e poi rinnovato per mancata costituzione della controparte; la commissione tributaria dichiarò però l'appello inammissibile per tardività. In Cassazione l'Agenzia dedusse: 1) violazione dell'art. 291 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dopo aver disposto la rinnovazione della notificazione, poiché la prova della notifica sarebbe stata fornita dalla ricevuta di accettazione del plico con timbro postale; 2) violazione dell'art. 8, comma 2, L. 890/1982, prospettando che la questione sulla regolare notifica dell'avviso di accertamento era stata assorbita dalla declaratoria di tardività dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta e in mancanza di costituzione dell'intimata, non è provato il perfezionamento della notifica e non è utilizzabile la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., che presuppone una notifica invalida ma pur sempre eseguita. Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo, perché attinente al merito e comunque superato dal rigetto della censura pregiudiziale di rito. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'ente ricorrente difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La rinnovazione della notificazione è ammessa solo quando la notifica sia stata comunque eseguita ma risulti invalida; non può essere utilizzata per sanare l'interruzione del procedimento notificatorio quando manchi la prova del suo perfezionamento.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
I motivi sono stati veicolati come error in procedendo, ma la censura relativa alla notificazione è stata ritenuta infondata; la seconda doglianza è rimasta assorbita.
La censura che richiamava la disciplina della notifica postale è rimasta assorbita e non è stata esaminata nel merito.
È richiamato quale norma che consente alla parte di chiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento, rilevante ai fini della prova della tempestiva attivazione del notificante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non è applicato, perché la soccombenza riguarda un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione dell'atto introduttivo o dell'impugnazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento; la sola ricevuta di accettazione del plico non è sufficiente.
- Se manca la prova dell'avvenuto completamento della notifica e la controparte non si costituisce, l'impugnazione è inammissibile; non è consentito colmare tale carenza con il rimedio della rinnovazione ex art. 291 c.p.c., perché quest'ultimo presuppone una notifica invalida, non una notifica non provata come perfezionata.
- L'onere di dimostrare il buon esito della notifica e, se necessario, l'impossibilità non colpevole di produrre l'avviso di ricevimento grava sulla parte che ha eseguito la notifica.
- Le questioni di merito restano assorbite quando viene definita in senso pregiudiziale e decisivo la questione di rito relativa all'ammissibilità dell'impugnazione.
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