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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21204/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha deciso il merito, ma ha ritenuto che la questione sollevata avesse valenza nomofilattica, in particolare quanto all'applicabilità delle regole di interpretazione negoziale all'atto di precetto. Per questo ha disposto il rinvio del processo alla pubblica udienza, senza statuire definitivamente sui motivi di ricorso e senza definire l'esito della controversia di merito o della regolazione delle spese.

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Due creditori avevano intimato un precetto nei confronti di un consorzio e ne avevano notificato copia anche a una società indicata come avente causa dalla titolare di quote del consorzio e obbligata solidale. La società aveva proposto opposizione sostenendo che nei suoi confronti non vi fosse stata una valida intimazione di precetto, perché mancavano l'assegnazione del termine per pagare e l'avviso dell'esecuzione forzata in difetto di adempimento. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ma aveva condannato i creditori alle spese; la Corte d'appello aveva confermato la condanna alle spese, ritenendo che l'ambiguità della formulazione dell'intimazione avesse comunque giustificato l'iniziativa processuale della società, con applicazione del principio di causalità o di soccombenza virtuale. I creditori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 480, 1362 e 1363 c.p.c., assumendo che l'atto dovesse essere interpretato nella sua globalità e non solo nella parte finale; il secondo per violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che vi fossero ragioni per compensare le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 480 c.p.c.

    norma richiamata ai fini della validità e del contenuto dell'atto di precetto, oggetto del primo motivo di ricorso

  • art. 1362 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere che il precetto debba essere interpretato secondo i criteri ermeneutici del contratto

  • art. 1363 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'interpretazione complessiva e sistematica dell'atto

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato ai fini della regolazione e possibile compensazione delle spese di lite

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato quanto alla proposta del relatore e al rito camerale

Massime di principio

  • L'applicabilità delle regole di ermeneutica negoziale all'atto di precetto è questione di rilievo nomofilattico e, se controversa, può giustificare la trattazione in pubblica udienza.
  • Quando il ricorso investe l'interpretazione di un atto processuale sostanzialmente unilaterale, occorre verificare se il contenuto dell'atto debba essere valutato nel suo complesso o soltanto in base a singole clausole o espressioni, secondo la funzione dell'atto stesso.
  • La regolazione delle spese può dipendere dal principio di causalità o dalla soccombenza virtuale anche quando il giudizio si chiuda con cessazione della materia del contendere, ma la questione resta legata alla corretta qualificazione dell'atto e della condotta processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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