Cassazione Penale, Ordinanza n. 24559/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo ha ritenuto responsabile di un fatto riqualificato ai sensi dell'art. 393 c.p. e chiede anche una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla riqualificazione del fatto, ma in sostanza mira a ottenere una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio in sede di legittimità. Il secondo motivo riguarda attenuanti generiche e pena, ma è formulato in termini generici, con deduzioni astratte e senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che il primo motivo è diretto a ottenere una ricostruzione dei fatti non consentita in sede di legittimità e che la Corte territoriale ha motivato in modo congruo e immune dai vizi dedotti sulla responsabilità e sulla sussistenza del reato. Il secondo motivo è giudicato generico, perché privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto e non confrontato con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma di riqualificazione del fatto oggetto di censura; la Corte afferma che la ricostruzione operata dal giudice di merito e la conseguente affermazione di responsabilità sono sorrette da motivazione congrua e corretta.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, se il giudice di merito ha reso una motivazione congrua e logicamente coerente.
- Il motivo di ricorso che investe il trattamento sanzionatorio o le circostanze attenuanti generiche deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni meramente astratte o generiche sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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