Cassazione Penale, Ordinanza n. 32144/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., avverso la decisione della Corte territoriale. Le doglianze riguardavano: l'omessa motivazione sulla destinazione al commercio della merce sequestrata, contestata ai fini del delitto di cui all'art. 474 c.p.; la mancata verifica peritale della grossolanità della contraffazione; la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia tecnica; la prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p.; nonché il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la sentenza, il ricorso riproponeva doglianze di merito già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con le ragioni specifiche della decisione impugnata. In particolare, l'imputato era stato sorpreso da solo con merce esposta su una bancarella collocata in un'area mercatale destinata alla vendita; la contraffazione risultava dai marchi fedelmente riprodotti; la consapevolezza dell'origine illecita della merce era stata desunta dalle modalità dell'offerta in vendita e dall'assenza di documentazione fiscale; l'acquisto del bene, necessario per la fattispecie di cui all'art. 712 c.p., non risultava provato, anche perché l'imputato aveva negato di avere la disponibilità della merce; infine, la particolare tenuità era stata esclusa per l'abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché complessivamente generico e aspecifico, non correlato alla motivazione della sentenza impugnata e diretto a ottenere una rivalutazione del merito. Ha inoltre ritenuto infondate le censure in diritto: il delitto di cui all'art. 474 c.p. tutela direttamente la fede pubblica ed è reato di mera condotta e di pericolo, sicché la grossolanità della contraffazione non ne esclude la configurabilità; la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia rientra nella valutazione discrezionale del giudice di appello; la prova del dolo della ricettazione può essere desunta anche dalle modalità dell'offerta in vendita e dall'assenza di documentazione fiscale; la fattispecie di cui all'art. 712 c.p. richiede la prova dell'acquisto, nella specie mancante; il diniego dell'art. 131-bis c.p., motivato dall'abitualità della condotta e dai precedenti specifici, non presentava profili di mancanza o manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
606, comma 1, lett. b) ed e)
I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e non possono limitarsi a riproporre doglianze di merito già esaminate.
La norma tutela principalmente e direttamente la fede pubblica; il reato è di mera condotta e di pericolo. La grossolanità della contraffazione non esclude la configurabilità del reato, in particolare quando i marchi siano fedelmente riprodotti.
La fattispecie presuppone la prova dell'avvenuto acquisto del bene, non risultante nel caso esaminato.
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, fondato sui criteri dell'art. 133 c.p., è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; l'abitualità della condotta esclude l'applicazione dell'istituto.
I criteri di valutazione richiamati dalla norma sorreggono il giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando ripropone le medesime doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con le ragioni specifiche della decisione impugnata.
- Il delitto di cui all'art. 474 c.p. tutela direttamente la fede pubblica ed è reato di mera condotta e di pericolo; pertanto, la grossolanità della contraffazione non esclude di per sé la configurabilità del reato.
- La destinazione commerciale della merce contraffatta può essere desunta, in modo logicamente motivato, dal possesso della merce esposta su una bancarella collocata in un'area mercatale destinata alla vendita.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia tecnica rientra nella valutazione discrezionale del giudice di appello e la relativa decisione è censurabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio di motivazione.
- Il dolo della ricettazione può essere desunto da elementi indiziari relativi alle modalità dell'offerta in vendita della merce e all'assenza di documentazione fiscale.
- La contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. richiede la prova dell'acquisto del bene; in mancanza di tale prova, il fatto non può essere riqualificato in tale fattispecie.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; l'abitualità della condotta, comprovata da precedenti penali specifici, impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
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