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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02022/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto i primi sei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda riconvenzionale di usucapione e ha rinviato alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietari)

La controversia

Con atto di citazione alcuni comproprietari di immobili hanno chiesto lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni nei confronti degli altri partecipanti alla comunione, oltre che di un terzo soggetto intimato dalla riscossione. Due convenuti si sono costituiti proponendo domanda riconvenzionale di usucapione dei beni comuni. Il Tribunale ha respinto la riconvenzionale e ha disposto la prosecuzione per la divisione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione accogliendo l'usucapione. In cassazione i comproprietari attori in primo grado hanno dedotto: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non specificamente contestati i fatti costitutivi dell'usucapione; violazione degli artt. 183 e 115 c.p.c. per avere considerato tardiva la prova contraria articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.; erronea qualificazione della prova richiesta, che invece era prova contraria e quindi ammissibile anche in quella fase. Gli ulteriori motivi, relativi alla mancanza di prova del possesso esclusivo e alla tolleranza per ragioni di parentela, sono stati assorbiti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi sei motivi, affermando che la contestazione della domanda riconvenzionale risultava sufficiente e che, in ogni caso, la prova contraria dedotta dai convenuti contro l'usucapione doveva essere considerata ammissibile; inoltre, in tema di usucapione di bene comune, grava su chi invoca l'usucapione l'onere di provare un possesso esclusivo, inequivoco e incompatibile con il compossesso altrui. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione non può essere desunta in modo meccanico da una difesa che esprima comunque contrarietà alla domanda; i fatti costitutivi della pretesa devono essere provati secondo il normale riparto dell'onere probatorio quando la domanda sia espressamente contestata.

  • art. 183 c.p.c.

    La prova dedotta come contraria rispetto ai capitoli di prova avversari è ammissibile nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.; non può essere automaticamente esclusa come tardiva se diretta a contrastare i fatti costitutivi della domanda avversaria.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in relazione all'uso della cosa comune, ma non come base della decisione finale.

  • art. 1144 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla tolleranza nel godimento del bene comune, ma non come base della decisione finale.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti; la decisione ribadisce comunque che l'usucapione richiede un possesso esclusivo e qualificato, incompatibile con il compossesso altrui.

Massime di principio

  • In tema di non contestazione, la mera formulazione di difese che esprimano dissenso o contestazione della pretesa è sufficiente a impedire che i fatti costitutivi siano considerati pacifici; solo un comportamento difensivo logicamente incompatibile con il disconoscimento può integrare acquiescenza sul piano fattuale.
  • La contestazione della titolarità di un diritto o della fondatezza della domanda ha natura di mera difesa e può essere proposta anche in fasi successive, senza trasformarsi per ciò solo in non contestazione, ferma la disciplina delle preclusioni istruttorie sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
  • La prova contraria ai capitoli di prova avversari è ammissibile nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. quando sia finalizzata a contrastare i fatti costitutivi allegati dalla controparte; non può essere dichiarata tardiva solo perché riferita a fatti non introdotti dalla stessa parte che la propone.
  • Chi invoca l'usucapione di un bene comune deve fornire una prova rigorosa del possesso esclusivo, dimostrando un comportamento inequivoco di sottrazione del bene all'uso comune e di opposizione ai compossessori; il mero godimento esclusivo o il non uso degli altri non sono, di per sé, sufficienti.
  • In materia di usucapione del compossesso, l'onere della prova grava integralmente su chi deduce l'intervenuto acquisto a titolo originario e richiede la dimostrazione di atti univoci, durevoli e incompatibili con il possesso altrui.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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