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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07950/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo corretta la qualificazione del fatto come reato consumato e non come tentativo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di furto in abitazione. L'unico motivo deduceva un'errata qualificazione giuridica dei fatti: secondo la difesa, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentato e non come consumato, perché la sottrazione non si sarebbe perfezionata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che dalla ricostruzione fattuale del giudice di merito risultava che l'imputato aveva conseguito, sia pure per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 2, c.p.

    La norma incriminatrice è stata ritenuta correttamente applicata in quanto il fatto, secondo la ricostruzione di merito, era già consumato e non solo tentato, essendo stata conseguita la disponibilità autonoma ed effettiva della cosa sottratta.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel furto, la consumazione si perfeziona quando l'agente consegue, anche solo per un tempo breve, una autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta; non è necessario un possesso protratto nel tempo.
  • La deduzione difensiva che invochi la natura solo tentata del fatto è manifestamente infondata quando la ricostruzione di merito evidenzi il già avvenuto apprensione del bene con disponibilità autonoma della refurtiva.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la qualificazione giuridica dei fatti ma si risolve in una contestazione priva di fondamento rispetto all'accertamento fattuale già compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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