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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16011/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori equa riparazione)

La controversia

La controversia nasce da un lunghissimo giudizio civile presupposto, iniziato nel 1987 davanti al Tribunale di Campobasso e definito in primo grado nel 2009 e in appello nel 2021, avente ad oggetto l’accertamento dell’appartenenza di alcuni terreni al demanio marittimo, la condanna al rilascio e alla demolizione delle opere, nonché domande contrapposte di usucapione. I soggetti poi ricorrenti per equa riparazione hanno chiesto alla Corte d’appello di Campobasso l’indennizzo ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata del processo presupposto. La Corte d’appello, in sede di opposizione proposta dal Ministero contro il decreto monitorio di accoglimento, aveva ridotto sensibilmente l’indennizzo e lo aveva liquidato in misura uguale per tutti, riconoscendolo anche a contumaci ed eredi. I ricorrenti principali hanno impugnato tale decreto con quattro motivi: (1) errata detrazione, nel calcolo della durata non ragionevole, dei rinvii richiesti dalle parti e delle sospensioni/interruzioni; (2) omesso riconoscimento della posizione degli eredi e della decorrenza dell’indennizzo per ciascuno; (3) erronea negazione dell’indennizzo ai ricorrenti costituitisi in secondo grado per il periodo in cui i danti causa erano contumaci in primo grado; (4) erronea esclusione del diritto all’indennizzo iure proprio dalla data del decesso del dante causa. Il Ministero ha resistito con ricorso incidentale, deducendo: (a) che l’indennizzo non poteva essere liquidato individualmente e per intero a ciascun erede che agisse solo iure hereditatis, dovendo invece essere ripartito pro quota e non duplicato; (b) che la Corte territoriale aveva omesso di considerare la totale soccombenza degli istanti, il numero delle parti superiori a cinquanta, la contumacia di molte di esse, la complessità del processo e il vantaggio tratto dai ricorrenti dalla protrazione del giudizio, elementi che avrebbero dovuto incidere sulla misura o sull’esclusione dell’indennizzo; (c) che il protrarsi del giudizio aveva avvantaggiato gli occupanti abusivi dei terreni; (d) che per i contumaci operava la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dalla L. n. 89/2001. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi del ricorso principale, mentre ha accolto i primi e i terzi motivi del ricorso incidentale e, in sostanza, ha cassato il decreto impugnato per difetto di corretta individualizzazione delle posizioni dei singoli istanti e per motivazione apparente o mancante sui parametri riduttivi/ostativi dell’indennizzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e ha accolto il ricorso incidentale del Ministero nei motivi decisivi. Ha cassato il decreto della Corte d’appello di Campobasso e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché ridetermini spettanza e misura degli indennizzi per ciascun ricorrente, distinguendo tra chi ha partecipato personalmente al processo presupposto, chi agisce iure hereditatis, chi iure proprio, i contumaci e le diverse scansioni temporali rilevanti. La cassazione con rinvio è stata giustificata dalla necessità di una nuova valutazione analitica delle singole posizioni e dei fattori riduttivi o impeditivi dell’indennizzo (contumacia, vantaggio tratto dalla protrazione del processo, numero elevato delle parti, soccombenza, complessità).

Norme richiamate

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    l’indennizzo per irragionevole durata del processo va riconosciuto solo al soggetto che abbia subito un concreto pregiudizio, con valutazione della posizione processuale e del periodo rilevante per ciascuna parte.

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    disciplina l’opposizione avverso il decreto sull’equa riparazione.

  • art. 6 § 1 CEDU

    costituisce il parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.

  • art. 2 bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    i parametri di incremento o diminuzione dell’indennizzo devono essere esaminati espressamente e non possono essere neutralizzati con formule apodittiche; il numero delle parti e la soccombenza possono incidere sulla liquidazione.

  • art. 2, comma 2 sexies, lett. b), L. 24 marzo 2001, n. 89

    per i soggetti contumaci opera una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, salvo prova contraria.

  • art. 2, comma 2 septies, L. 24 marzo 2001, n. 89

    non spetta l’indennizzo se il protrarsi del processo ha procurato alla parte un vantaggio, come nel caso del godimento medio tempore del bene controverso.

  • art. 112 c.p.c.

    la decisione deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel ricorso incidentale si lamenta la sua violazione nella liquidazione dell’indennizzo.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato dal Ministero nel sostenere la necessità di corretta individuazione della legittimazione e delle posizioni processuali degli eredi.

  • art. 111 c.p.c.

    invocato nel ricorso principale in relazione alla disciplina del contraddittorio e della prosecuzione del giudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/motivazione apparente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione la durata irragionevole non può essere determinata in modo indistinto e omogeneo per tutti gli istanti: occorre distinguere tra chi ha partecipato personalmente al processo presupposto, chi vi è subentrato come erede, chi agisce iure hereditatis e chi iure proprio, individuando per ciascuno il diverso dies a quo rilevante.
  • L’erede che chieda l’indennizzo iure proprio ha diritto al ristoro solo dal momento in cui ha assunto la qualità di parte nel processo presupposto; la continuità processuale ex art. 110 c.p.c. non consente di assumere automaticamente l’intera durata del giudizio come base del danno personale.
  • Quando la domanda è proposta anche iure hereditatis, il giudice deve ricostruire analiticamente le diverse frazioni temporali e non può duplicare l’indennizzo per il numero degli eredi: il credito del dante causa va liquidato una sola volta, poi eventualmente ripartito tra gli aventi diritto.
  • La contumacia e il vantaggio tratto dalla protrazione del giudizio sono fatti potenzialmente ostativi o riduttivi dell’equa riparazione e richiedono una motivazione specifica; non è sufficiente un richiamo generico all’assorbimento o alla compensazione dei fattori.
  • I criteri di riduzione previsti dall’art. 2 bis L. n. 89/2001 devono essere esaminati esplicitamente; la motivazione stereotipata o apodittica equivale a motivazione apparente quando non spiega perché elementi come numero elevato delle parti o soccombenza totale non incidano sull’indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

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