Sentenza n. 10797/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento, del diritto di accesso al documento di seguito indicato: 1) copia del contratto di lavoro già predisposto dall'Amministrazione e citato nel decreto dell'USR Lazio n. 2584 del 22/10/2025 che avrebbe dovuto firmare il lavoratore Angelo Broccoletti, ove fosse stato regolarmente convocato per la firma del medesimo; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 24.12.2025: per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi a seguito del decorso del termine di legge dall’istanza di accesso agli atti notificata a mezzo pec il 06/11/2025; del provvedimento di rigetto esplicito adottato dall’ITAS G. Garibaldi senza protocollo e senza data a firma digitale di Andrea Pontarelli (dirigente scolastico) inviato a mezzo pec il giorno 11/12/2025 con cui non si denega l’accesso agli atti richiesti; per l’ordine di ostensione nei confronti del M.I.M., dell’USR Lazio e dell’ITAS G. Garibaldi di Roma del seguente documento: 1) copia del contratto di lavoro già predisposto dall’Amministrazione e citato nel decreto dell’USR Lazio n. 2584 del 22/10/2025 che avrebbe dovuto firmare il Lavoratore Angelo Broccoletti, ove fosse stato regolarmente convocato per la firma del medesimo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio rigetto e successivo diniego esplicito dell'accesso a una copia del contratto di lavoro predisposto dall'amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso alla copia del contratto di lavoro che l'amministrazione avrebbe predisposto e che avrebbe dovuto essere sottoscritto dal lavoratore, documento menzionato in un decreto dell'USR Lazio. Con motivi aggiunti ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso e il successivo provvedimento esplicito di diniego adottato dall'istituzione scolastica, chiedendo altresì l'ordine di esibizione del documento nei confronti del Ministero, dell'USR Lazio e dell'istituto scolastico. Nel corso del giudizio la pretesa ostensiva è stata integralmente soddisfatta. Il TAR ha tuttavia rilevato che l'istanza di accesso era stata formulata dal difensore del ricorrente sulla base di una procura ad litem, anziché dall'interessato personalmente o da un soggetto munito di specifica delega stragiudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, nonostante il ricorrente avesse chiesto la cessazione della materia del contendere per l'integrale soddisfazione della pretesa durante il giudizio. Secondo il Collegio, l'istanza di accesso costituisce un atto di natura stragiudiziale e deve essere presentata dall'interessato oppure da un soggetto specificamente delegato. La procura ad litem conferita al difensore per il giudizio non è sufficiente a legittimare la presentazione dell'istanza amministrativa di accesso. L'inammissibilità dell'istanza originaria si riflette sul ricorso giurisdizionale, rendendolo inammissibile; la sopravvenuta ostensione non determina quindi la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della definizione in rito.
Norme richiamate
l. 241/1990
L'istanza di accesso deve essere formulata dall'interessato oppure, secondo le regole generali, da un soggetto munito di specifica delega; la procura ad litem non è sufficiente, poiché l'istanza ha natura stragiudiziale.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione in rito del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione in rito del ricorso.
Massime di principio
- L'istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 deve essere presentata dall'interessato o da un soggetto specificamente delegato a tal fine; la procura ad litem conferita al difensore per la controversia non equivale a una delega per la presentazione dell'istanza amministrativa.
- La natura stragiudiziale dell'istanza di accesso impedisce di utilizzare la procura ad litem come titolo sufficiente per la sua proposizione, salvo che essa contenga anche uno specifico potere di agire in via amministrativa per l'accesso.
- L'inammissibilità dell'istanza amministrativa di accesso determina l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto sulla base di essa, anche se il documento richiesto è stato successivamente osteso nel corso del giudizio.
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