Cassazione Penale, Ordinanza n. 18257/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per evasione resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il delitto di evasione, deducendo un unico motivo relativo alla entità della pena inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito e, inoltre, del tutto generico, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il delitto di evasione.
Base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza indicare specifici profili di erroneità della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità determina l'inammissibilità.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende consegue secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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