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Sentenza

Sentenza n. 220/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento della ordinanza n° 349 del 15 giugno 2021, notificata il successivo 21 giugno 2021, emessa dal Dirigente pro tempore della Direzione II^ - Lavori pubblici – LL.PP. – SUAP – Manutenzioni – Ambiente – Randagismo del Comune di Caltanissetta (Ing. G. Tomasella), con cui alla “Ital. Sac. Immobiliare s.r.l.” quale asserita “responsabile” della «…variazione della destinazione d'uso da ufficio ad abitazione dell'unità immobiliare in Via Togliatti, 2 piano primo distinto in catasto al F.M.119 part. 1602 sub 34», veniva ingiunto di provvedere «…entro e non oltre il termine di gg. 90 (novanta) dalla data di notifica della presente ingiunzione, a eliminare le opere abusive realizzate, per come descritte nel Verbale di sopralluogo del 22/03/2021, che hanno di fatto modificato ad abitazione l'unità immobiliare, con il conseguente ripristino della destinazione originaria autorizzata ad ufficio, come da titoli abilitativi rilasciati, come sopra richiamati, senza pregiudizio delle sanzioni penali e conseguentemente dovrà essere eliminata la residenza anagrafica, da parte della ditta, sull'unità immobiliare oggetto della presente ordinanza», con l'espresso avvertimento che «…trascorso infruttuosamente il termine suddetto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, in caso di inottemperanza, si provvederà ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, all'acquisizione dell'unità immobiliare, gratuitamente al patrimonio del Comune, ed alla esecuzione, da parte di questa Direzione II, delle opere necessarie al ripristino della destinazione ad ufficio, in danno, come previsto dalla vigente normativa in materia, a totale spese della parte inadempiente. … Inoltre in caso di mancata ottemperanza alla presente ingiunzione, questa Direzione II, in adempimento dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti in materia, applicherà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €. 2.000,00, ai sensi del vigente Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 51 del 19/12/2019. Etc.», e di tutti gli atti preliminari preparatori e conseguenti a quello sopra menzionato ivi compresi i richiamati verbali di sopralluogo redatto in data 22 marzo 2021, del successivo provvedimento di “Constatazione della destinazione redatta in data 17/05/2021”, ancorché non conosciuti, ed ancora di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202101827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino della destinazione d'uso da ufficio ad abitazione, con avvertimento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e dell'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria ha impugnato l'ordinanza comunale che qualificava come variazione essenziale il mutamento di destinazione d'uso di un'unità immobiliare, censita catastalmente come A/10 e situata in una zona del PRG con destinazione commerciale e direzionale, da ufficio ad abitazione. Nel corso del sopralluogo erano state rilevate la suddivisione dell'unità in più vani, tre camere da letto, una cucina e arredi abitativi, nonché la coincidenza dell'indirizzo dell'immobile con la residenza del conduttore e dell'amministratore della società. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 e del regolamento edilizio comunale, l'eccesso di potere per erroneità e illogicità manifesta, il difetto del presupposto e di istruttoria e l'insufficienza della motivazione. La ricorrente sosteneva che uffici e abitazioni appartenessero alla medesima categoria funzionale secondo il regolamento edilizio comunale e che la presenza di cucina e arredi non fosse sufficiente a dimostrare un cambio di destinazione giuridicamente rilevante. Con il secondo motivo sono state dedotte le medesime violazioni, nonché la violazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001 e dei principi di tassatività e nominatività delle sanzioni amministrative. La società sosteneva di essere proprietaria incolpevole, estranea agli abusi commessi dal conduttore, e di essersi già attivata per rimuoverli, sicché sarebbero state illegittime anche la prospettazione dell'acquisizione gratuita e della sanzione pecuniaria.

La decisione

Il TAR ha respinto in quanto infondato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Quanto al primo motivo, ha interpretato l'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 nel senso che la liberalizzazione prevista per i mutamenti interni alla stessa categoria funzionale non consente agli strumenti urbanistici comunali di neutralizzare il rilievo giuridico del passaggio tra categorie diverse. Il mutamento da ufficio, appartenente alla categoria produttiva e direzionale, ad abitazione, appartenente alla categoria residenziale, è quindi urbanisticamente rilevante. Nel caso concreto, la destinazione abitativa non era consentita dal PRG nella zona interessata, destinata a usi commerciale e direzionale, e integrava una variazione essenziale ai sensi dell'art. 12 l.r. Sicilia n. 16/2016. La presenza di cucina, camere da letto e arredi, unitamente alla fissazione della residenza nell'immobile, dimostrava lo stabile asservimento dell'unità a esigenze abitative. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto che la società mirasse a ottenere un accertamento preventivo sull'idoneità delle iniziative adottate per eseguire l'ordine di ripristino e a paralizzare anticipatamente le conseguenze sanzionatorie dell'inottemperanza. L'avvertimento relativo all'acquisizione gratuita e alla sanzione pecuniaria non incide, di per sé, sulla legittimità dell'ordinanza, ma informa il proprietario delle conseguenze dell'eventuale mancata ottemperanza e gli consente di attivarsi presso l'amministrazione. La questione dell'effettiva estraneità del proprietario all'abuso e dell'adeguatezza delle misure adottate appartiene alla fase successiva, nella quale il Comune dovrà verificare l'ottemperanza all'ordine. Solo gli atti eventualmente adottati all'esito di tale verifica potranno essere contestati. Il ricorso è stato pertanto in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; […] b) produttiva e direzionale; […]»; «Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito».

    Il mutamento da ufficio ad abitazione comporta il passaggio dalla categoria produttiva e direzionale a quella residenziale e non può essere reso irrilevante dal regolamento edilizio comunale; la liberalizzazione riguarda soltanto i mutamenti interni alla stessa categoria funzionale.

  • art. 12 l.r. Sicilia n. 16/2016

    «Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; […]»

    Il mutamento verso una destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici e incidente sugli standard urbanistici costituisce variazione essenziale.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Il testo richiama i commi 2, 3, 4 e 4-bis.

    L'ingiunzione a demolire o a ripristinare può essere rivolta anche al proprietario, oltre che al responsabile dell'abuso; l'acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria sono conseguenze collegate all'accertata inottemperanza e non si determinano per il solo avvertimento contenuto nell'ordinanza.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato per escludere la possibilità di ottenere nel giudizio sull'ordinanza un accertamento preventivo relativo all'adeguatezza delle misure adottate per adempiere all'ordine di ripristino e alle future conseguenze sanzionatorie.

Massime di principio

  • Il mutamento di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione comporta il passaggio dalla categoria funzionale produttiva e direzionale a quella residenziale; pertanto è urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, anche se il regolamento edilizio comunale qualifica genericamente uffici e abitazioni come locali di abitazione.
  • La previsione secondo cui il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito non attribuisce agli strumenti urbanistici comunali il potere di neutralizzare la rilevanza dei mutamenti tra categorie funzionali diverse.
  • Quando gli strumenti urbanistici consentono nella zona soltanto destinazioni commerciali e direzionali, l'utilizzo stabile di un'unità immobiliare come abitazione integra una variazione essenziale, se ricorrono anche le condizioni previste dalla legislazione regionale in materia di destinazione non consentita e variazione degli standard urbanistici.
  • La presenza di cucina, camere da letto e arredi abitativi, corroborata dalla fissazione della residenza nell'immobile, costituisce elemento idoneo a dimostrare lo stabile asservimento dell'unità a esigenze abitative.
  • La dedotta qualità di proprietario incolpevole e l'idoneità delle iniziative adottate per rimuovere l'abuso non incidono, in via preventiva, sulla legittimità dell'ordinanza di ripristino: devono essere valutate dall'amministrazione nella successiva fase di verifica dell'ottemperanza, i cui eventuali esiti potranno essere autonomamente impugnati.
  • L'avvertimento contenuto nell'ingiunzione circa l'acquisizione gratuita dell'immobile e l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza ha natura informativa e non costituisce, da solo, un'attuale lesione derivante dall'applicazione delle misure sanzionatorie.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeQualificazione degli interventiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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